{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2009-01-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-52_2009-01-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110309&nX40_KEY=4711141&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d24e7251b39ac4437ec071afd678e197"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.2004.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 21.01.2009 10.2004.52"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 21.01.2009 10.2004.52"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 21.01.2009 10.2004.52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale - alienazione di fondo in corso di procedura"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:12:00", "Checksum": "360f0d7cad738985e167c18d923af378", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 21.01.2009 10.2004.52\nRegesto:\nEspropriazione materiale - alienazione di fondo in corso di procedura\n\n\n25. Il TRAM ha rinviato gli atti al Tribunale di espropriazione “affinché venga designato un supplente giusta l’art. 5 RLespr che abbia a trattare la causa no. 10.2004.52 e decidere l’istanza di ricusa della segretaria giurista del Tribunale medesimo” (dispositivo n. 2). Ciò è avvenuto, come detto in fatto, con l’emissione della sentenza in materia di ricusa, che ha completato così il Tribunale; quest’ultimo può ora in effetti decidere. Nella medesima sentenza, si legge pure che l’avviso formulato dall’allora Presidente al nuovo proprietario del mappale no. 482 non ha intaccato i diritti e lo statuto processuale di __________, MIST 2, MIST 3 ed MIST 4: detti diritti e statuto “dovranno essere esaminati e definiti nel contesto della sentenza che il Tribunale di espropriazione è chiamato a rendere a conclusione del procedimento avviato nel 1989” (sentenza TRAM, pag. 4). Con ciò il TRAM non ha voluto però imporre al Tribunale di espropriazione una decisione sulla qualità di parte nell’ambito della decisione vertente sul riconoscimento o meno di un’indennità, bensì garantire ai ricorrenti di quella sede che avrebbero compiutamente potuto fare valere i loro diritti (nell’ambito della problematica della legittimazione attiva) di fronte all’istanza inferiore. Occorre dunque valutare se nella presente sentenza, oltre a chinarsi sulla questione della legittimazione attiva, si debba pure già entrare nel merito dell’eventuale indennità.\n26. Al suddetto quesito si risponde negativamente. In effetti, in virtù dell’art. 181 CPC (applicabile in virtù dei combinati rinvii previsti ai citati art. 70 LEspr e 24 LPamm), d’ufficio o su richiesta di parte, il giudice può stabilire, con ordinanza, che l’udienza preliminare sia limitata all’esame dei presupposti e delle eccezioni processuali (art. 99) nonché, su proposta di parte, di quelle eccezioni di merito, la cui ammissione renderebbe inutile l’istruttoria dalla lite. In questo caso il processo continua limitatamente alla sole eccezioni proposte, sino a che queste non siano state decise con giudizio definito. Se non vi sono prove da assumere, le eccezioni vengono discusse seduta stante. Orbene, la carenza di legittimazione passiva (e quindi anche di quella attiva) di una parte è un presupposto di merito che va esaminato d’ufficio dal giudice (I CCA 13.1.1995 P. c. V. e S. in Rep. 1995, n. 57).Questa massima non fa che riportare un principio giurisprudenziale ormai assodato (cfr. DTF 125 III 82 consid. 1; DTF 123 III 60 consid. 3a; 121 III 118; 118 Ia 129 consid. Ia; 100 II 167 consid. 3; Rep. 1996, n. 67), come rilevano COCCHI/TREZZINI, op. cit., art. 97, n.1. Per ragioni di chiarezza e di economia di procedura è dunque opportuno chinarsi preliminarmente su tale aspetto.\n27. Una decisione preliminare atta a chiarire a chi pertocchi la legittimazione attiva si impone anche a seguito del coinvolgimento di __________, da parte della precedente Presidente, nella presente procedura. In effetti, ciò pure può avere creato una certa confusione procedurale e del disorientamento nelle parti istanti interessate (che non sanno, attualmente, se possono considerarsi parti processuali, ciascuna rivendicando tale ruolo). Ne consegue che occorre preventivamente fare chiarezza in merito. Né ciò è auspicabile che avvenga solo al momento dell’emanazione della sentenza di merito in relazione alla questione dell’indennità, giacché a quel momento -in caso di impugnativa- l’istanza superiore potrebbe essere confrontata con gravami sul principio della legittimazione ma anche sulla questione dell’indennizzo, con carichi procedurali inutili (anche per le parti ed i loro rappresentanti, costretti magari ad aggravarsi anche contro argomenti legati all’indennizzo senza però neppure avere la certezza di essere legittimati a farlo). Meglio quindi procedere per gradi. Dopo avere completato la composizione del Tribunale, si accerta e decide ora quali siano effettivamente le parti in causa. A crescita in giudicato della presente sentenza, si entrerà nel merito della decisione sulla richiesta di indennità.\n28. L’eccezione di carenza di legittimazione passiva concerne il merito della vertenza, per cui va decisa con giudizio definitivo in ossequio all’art. 181 cpv. 2 CPC. (II CCA 1.4.1985 Balmelli General Sport c. Vodese assicurazioni e Notari; II CCA 16.10.1981 Panighetti c. Zampedri; II CCA 12.8.1980 Durante c. De Bernardis). In difetto di legittimazione attiva l’azione va dunque respinta con sentenza e non con decreto. Trattasi di una questione del tutto esulante dall’art. 97 CPC (che riguarda unicamente i presupposti processuali), che rientra invece (semmai) sotto l’egida dell’art. 181 CPC (COCCHI/TREZZINI, op. cit., art. 97, n. 2).\n29. Vista la particolarità della presente decisione, ed i fatti che hanno portato alla sua emanazione, non si prelevano tasse e spese di giustizia. Alle parti alle quali è riconosciuta la legittimazione __________, che l’ha contestata, rifonderà fr. 400.-- in solido per ripetibili.\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia: 1. E’ accertata la legittimazione attiva nella presente procedura di __________, MIST 2, MIST 3 ed MIST 4. Di conseguenza __________ non è riconosciuto essere parte alla presente procedura.\n2. Non si prelevano né tasse di giustizia, né spese. __________ rifonderà a __________ , MIST 2, MIST 3 ed MIST 4, con vincolo di solidarietà, fr. 400.-- complessivi per ripetibili.\n3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione a:\nper il Tribunale di espropriazione\nil Presidente supplente Il segretario giudiziario\nStefano Camponovo Enzo Barenco"}