{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2009-01-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-52_2009-01-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110309&nX40_KEY=4921795&nTrefferzeile=63&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d24e7251b39ac4437ec071afd678e197"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 21.01.2009 10.2004.52"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 21.01.2009 10.2004.52"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 21.01.2009 10.2004.52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale - alienazione di fondo in corso di procedura"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:58:09", "Checksum": "a9c82b5997a3fe9c9d55c6172e322c40", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 21.01.2009 10.2004.52\nRegesto:\nEspropriazione materiale - alienazione di fondo in corso di procedura\n\n\n20. Il fatto che in caso si debba fare capo ad un’applicazione unicamente analogica (e quindi adeguata) dell’art. 110 CPC non ne indebolisce però la portata, ma al contrario la rafforza. In effetti, nelle compravendite l’oggetto immobile è alienato ad un prezzo. Detto prezzo tiene conto di regola dell’aggravio espropriativo, ed è giusto quindi che sia il venditore (che ha dovuto accettare il prezzo ridotto per l’onere) a pretendere l’indennizzo. Non è in effetti possibile che il compratore non sia stato a conoscenza dell’aggravio: non lo fosse stato, la questione potrebbe e dovrebbe comunque essere risolta in sede civile.\n21. Certo, chiarezza impone (nella fattispecie avrebbe imposto) che la questione fosse esplicitamente regolata nei contratti d’acquisto. Ma tant’è. Il fatto che non lo sia stata non può comunque che portare a considerare che i prezzi pagati (invero tutt’altro che elevati) siano stati commisurati alla situazione di aggravio espropriativo del fondo.\n22. E’ vero -come indicato da __________ nel proprio allegato del 12 novembre 2007 al TRAM- che è possibile disporre liberamente della pretesa d’indennità, nel senso che le parti ad un’alienazione possono pattuire a chi pertoccherà il diritto in merito (Riva, Kommentar zur RPG, art. 5, n. 196): tuttavia l’autore citato premette in merito che “Die Bestimmung der Anspruchsberechtigten ist primär den Kantonen überlassen. Bei Fehler einer kantonalen Regelung steht der Entschädigungsanspruch dem jeweiligen Eigentümer des Grundstücks zu, das von einer Enteignungsmassnahme getroffen wird”. Nella fattispecie, come detto, esiste però una norma cantonale in merito. Quanto all’opinione divergente espressa da HESS/WEIBEL, Enteignungsrecht des Bundes, Bdt, p. 215, essa è riferita piuttosto ad un’espropriazione secondo il diritto federale, e comunque appare nella fattispecie insoddisfacente.\n23. Diversamente deve invece essere valutato per il subentro di ________ al posto di MIST 1. In effetti, ad __________ -con atto dell’Ufficio fallimenti di __________ del 23 marzo 2003- è stata esplicitamente ceduta la pretesa di indennizzo espropriativo che ci occupa. Orbene, il cessionario dei diritti della massa fallimentare prende di diritto il posto di questa nel processo (II CCA 27.11.1997 Bonomelli e Poloni c. F. & C. SA in fallimento, in: COCCHI/TREZZINI, op. cit., art. 110, n. 6). La cessione dei diritti dalla massa fallimentare, dove il cessionario prende di diritto il posto di questa nel processo, deve quindi essere assimilata, quale cessione legale, a quella a titolo universale dell’art. 102 CPC, dove fa stato il diritto materiale ed il successore subentra in tutto nella posizione di parte senza che ciò debba essere subordinato al consenso della controparte di cui all’art. 110 CPC (II CCA 29.1.1999 A+G SA c. B, riportato in : COCCHI/TREZZINI, op. cit., art. 110, n. 7). Legittimati quale parte istante sono quindi __________, MIST 2, MIST 3 ed MIST 4, ciascuno per la quota di comproprietà di un quarto.\n24. La presente decisione non è in contrasto con la giurisprudenza cantonale e federale. La prima aveva invero riconosciuto la legittimazione attiva ad un proprietario di fondo differente da quello che risultava esserlo al momento dell’istituzione del vincolo (RDAT-I 2001 no.31). Tuttavia, in quel caso si trattava di una procedura avviata dal nuovo proprietario; anzi, i Giudici cantonali avevano espressamente indicato che la soluzione avrebbe potuto essere differente, se il nuovo proprietario fosse divenuto titolare del diritto reale in corso di procedura (invece di esserlo ab initio). E’ vero che i medesimi Giudici hanno nuovamente riconosciuto la legittimazione attiva a due comproprietari subentrati in tale posizione in corso di causa (TRAM 26.10.2001 in re Stato del Cantone T./C.E. A.). Tuttavia, essi così hanno deciso rilevando la particolarità di quella fattispecie, e considerando che per ragioni dedotte dal principio della buona fede bisognava ammettere in quel caso che, pur non avendo mai notificato nelle dovute forme i trapassi di proprietà, gli attuali proprietari del fondo avevano perlomeno manifestato la volontà di subentrare nel procedimento per atti concludenti (rivendicando a proprio nome nell’allegato conclusionale il beneficio dell’indennità espropriativa fatta valere in causa). Si trattava di una comunione ereditaria, scioltasi consensualmente, e nella quale gli altri coeredi non avevano rivendicato il mantenimento della loro posizione di parte. La differenza con la presente fattispecie è sufficiente per giustificare un differente approccio. Questo al Tribunale federale, dopo avere constatato che l’argomento è di pertinenza del diritto cantonale, esso si è limitato a ritenere che l’Alta Corte Cantonale non è incorsa in arbitrio con la suddetta decisione e a rilevare che quest’ultima appare sostenibile anche in considerazione del termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 39 cpv. 1 LEspr e dalla giurisprudenza federale e cantonale."}