{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2009-01-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-52_2009-01-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110309&nX40_KEY=4921795&nTrefferzeile=63&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d24e7251b39ac4437ec071afd678e197"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 21.01.2009 10.2004.52"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 21.01.2009 10.2004.52"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 21.01.2009 10.2004.52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale - alienazione di fondo in corso di procedura"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:58:09", "Checksum": "a9c82b5997a3fe9c9d55c6172e322c40", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 21.01.2009 10.2004.52\nRegesto:\nEspropriazione materiale - alienazione di fondo in corso di procedura\n\n\n14. Con sentenza del 28 luglio 2008 il presidente supplente ha accolto l’istanza di ricusa della segretaria giurista, designando in sua sostituzione il segretario giudiziario Enzo Barenco. La decisione non è stata impugnata, e la composizione del Tribunale così perfezionata.\n15. Completata la documentazione giustificativa dei vari trapassi di proprietà, agli interessati è stata data facoltà di prendere posizione in merito.\nin diritto\n16. La legge di espropriazione dell’8 marzo 1971 è silente in materia di subentro di una parte nella procedura a seguito di acquisizione della proprietà dell’immobile oggetto della procedura espropriativa. Occorre quindi fare capo al rinvio (contenuto nell’art. 70 LEspr) alle norme della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966. Pure detta legge è però silente in merito: tuttavia, al suo art. 24, essa prevede l’applicabilità per analogia delle norme del Codice di Procedura Civile ai casi di liteconsorzio e di successione nel processo. L’art. 110 cpv. 1 CPC sancisce che, se l’oggetto è alienato, il processo continua tra le parti in causa; la relativa sentenza cresce in giudicato anche nei confronti dell’acquirente, riservate le disposizioni del diritto civile circa l’acquisto del terzo di buona fede; tuttavia, con il consenso delle parti, l’acquirente può subentrare in causa all’alienante (art. 110 cpv. 1 CPC).\n17. Nella fattispecie, con l’acquisto della proprietà del fondo part. 482 RFD __________, __________ non è quindi subentrato ope legis quale parte istante nel presente procedimento. Non risulta d’altronde alcun consenso degli alienanti in merito a detto subentro. In effetti, sia il rogito del 3 febbraio 2005 del notaio __________ (per la quota complessiva di ¼), sia il verbale d’incanto del 27 gennaio 2005, ed il relativo elenco oneri (per la rimanente quota di ¾), sono silenti in merito.\n18. Il subingresso di una parte al posto di un’altra nella lite dipende infatti unicamente dal consenso dell’altra parte. Conseguentemente il giudice, quando prende atto del consenso o del rifiuto al subingresso di un terzo nella lite, non deve far altro che ordinare la continuazione della procedura con un provvedimento non appellabile (ordinanza). Ciò vale anche se il giudice, invece di prendere atto del consenso esplicito della parte al subingresso in lite del terzo, lo deduce, mancando pure l’espresso rifiuto, dal comportamento successivo in causa della parte (II CCA 20.4.1993 RA Spirit AG c. Recoimport SA, in COCCHI/TREZZINI, Codice di Procedura Civile Ticinese, art. 110, n. 3). Per il secondo capoverso dell’art. 110 CPC l’acquirente può dunque subentrare in causa all’appellante solo con il consenso delle parti, che non sono tenute ad autorizzare il subingresso nella lite né tantomeno a fornire spiegazioni in merito ad un eventuale rifiuto. (I CCA 1.6.1990 Galli c. Comune di Chiasso, in COCCHI/TREZZINI, Codice di Procedura Civile Ticinese, art. 110, n. 4). D’altronde (DTF 118 Ia 129 consid. 2) è arbitrario ammettere una sostituzione volontaria della parte attrice senza l’accordo di quella convenuta.\n19. Certo, è ben vero che la LPamm rinvia solo per analogia alle norme della procedura civile concernenti il liteconsorzio e la successione nel processo. Il legislatore ha dunque optato per una soluzione semplicistica che non risolve gli aspetti più delicati di questi istituti giuridici. Consegue da tale impostazione una certa insicurezza interpretativa soprattutto per quanto attiene alle conseguenze concrete, ed in particolare all’applicazione delle singole regole sancite dalla procedura civile, aggravata dall’assenza di un criterio preciso (BORGHI/CORTI, Compendio di Procedura Amministrativa Ticinese, art. 24, n. 1). In queste circostanze, la giurisprudenza è costretta a fondare la propria prassi su criteri generici, quali la peculiarità delle finalità del diritto amministrativo e il ruolo funzionale e subordinato della procedura rispetto a tali finalità. Ad esempio, dovendo valutare la legittimità dell’opposizione di un comune al subingresso dell’acquirente di un fondo in un procedimento relativo all’ottenimento di un permesso di costruzione, essa ha esaminato se il rinvio agli art. 103 e 110 CPC contenuto nell’art. 24 LPamm comporti pure l’applicazione dell’art. 110 cpv. 2 parte: così, rilevando che il diritto formale serve unicamente alla realizzazione del diritto materiale e che l’art. 110 cpv. 2 CPC deve trovare applicazione nel diritto amministrativo soltanto nella misura in cui ciò appaia necessario ai fini della realizzazione del diritto sostanziale, il TRAM ha giudicato che, ai fini dell’esecuzione del giudizio, detto consenso non è necessario e che in tali circostanze conviene rinunciare in linea di massima ad un’applicazione rigorosa dell’art. 110 cpv. 2 CPC e limitare l’applicazione per analogia del disposto al disciplinamento degli effetti del giudizio (art. 110 cpv. 1 CPC), che diventa opponibile anche all’acquirente /RDAT 1981 n. 30) (BORGHI/CORTI, op. cit., art. 24, n. 2). Per converso, lo stesso Tribunale amministrativo, in un’altra sentenza concernente l’applicazione di altre disposizioni edilizie (l’art. 57 cpv. 3 LE 1973), ha statuito che l’ordine di demolizione o rettifica va impartito a chi ha il potere di disposizione sull’opera abusiva, ovvero, di regola, al proprietario del fondo su cui sorge; in caso di alienazione del fondo, susseguente alla notifica di un ordine di demolizione, l’acquirente subentra al precedente proprietario come successore in diritto, mentre, in caso di alienazione del fondo precedente l’emanazione di un ordine di demolizione, le regole sulla successione in lite sono invece inapplicabili (RDATI-1992 n. 35) (BORGHI/CORTI, op. cit. art. 24, n. 2, nota 111)."}