{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2009-01-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-52_2009-01-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110309&nX40_KEY=4921795&nTrefferzeile=63&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d24e7251b39ac4437ec071afd678e197"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 21.01.2009 10.2004.52"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 21.01.2009 10.2004.52"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 21.01.2009 10.2004.52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale - alienazione di fondo in corso di procedura"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:58:09", "Checksum": "a9c82b5997a3fe9c9d55c6172e322c40", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 21.01.2009 10.2004.52\nRegesto:\nEspropriazione materiale - alienazione di fondo in corso di procedura\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. 31/99\n|\nLugano 21 gennaio 2009 |\nSentenza In nome |\n||\n|\nIl Presidente supplente del Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\navv. Stefano Camponovo |\n||||\n|\n|\n||||\n|\nsedente con il segretario giudiziario |\nEnzo Barenco |\nnella procedura di espropriazione materiale presentata in data 8 luglio 1999 da\n|\n|\nISCC 1 composta da: 1. MIST 1 2. MIST 2 3. MIST 3 4. MIST 4 tutti patr. dall’ PR 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n1. COEP 1 rappr. dal RA 1 2. COEP 2 rappr. dall’RA 2 3. COEP 3 patr. dall’ PR 2\n|\n|\n|\nrelativamente al mapp. n. 482 RFD __________\n|\nper statuire sulla legittimazione attiva delle parti interessate,\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\n1.Con\nrisoluzione no. 2120 del 30 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha approvato il\nPiano Regolatore di protezione della __________, finalizzato a proteggere la\npalude, i corsi d’acqua che la alimentano compresa la loro fascia di\nvegetazione ripuale, attraverso l’istituzione di due zone di protezione. L’una\ncomprende essenzialmente l’area paludosa (ZPN1) entro la quale sono ammessi\nunicamente interventi di manutenzione miranti alla valorizzazione dei biotopi\npresenti e alla conservazione della popolazioni vegetali ed animali protette\n(art. 5 NAPR del __________), l’altra include la fascia di terreni circostanti\ncon funzione di area cuscinetto attorno alla zona integralmente protetta\n(ZPN2), nella quale sono ammesse soltanto attività agricole e forestali di tipo\nestensivo ed è in particolare vietata l’edificazione e l’occupazione di\nqualsiasi genere anche temporanea (art. 6 NAPR del __________) .\nIn tale ambito la part. no. 482 allora di comproprietà degli istanti é stata\nassegnata alla zona di protezione ZPN2 e in minima parte alla zaon di\nprotezione ZPN1.\n2.L’8\nluglio 1999 MIST 1, MIST 2, MIST 3 e MIST 4, all’epoca comproprietari in\nragione di ¼ ciascuno del mapp. 482 RFD di __________, hanno convenuto in\ngiudizio il Comune di __________ e lo Stato del Canton Ticino innanzi al\nTribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, onde ottenere\nl’espropriazione formale del loro fondo, rispettivamente un’indennità\nd’esproprio materiale, conseguentemente ai vincoli di inedificabilità istituiti\ndal piano regolatore cantonale di protezione della bolla di __________, fondato\nsul DLBN ed adottato dal Consiglio di Stato il 30 aprile 1997.\n3.In sede di risposta lo Stato e il Comune di __________ si sono opposti alle domande, contestando in particolare l’avverarsi di un caso di espropriazione materiale; entrambi gli enti hanno peraltro chiamato in causa la Confederazione, che nel contesto del programma di realizzazione del __________ si era impegnata ad assumere il 63% di eventuali oneri di espropriazione materiale.\n4.Nel successivo, ulteriore scambio di allegati e all’udienza di conciliazione del 3 giugno 2003 - presente pure la Confederazione, nel frattempo intervenuta in lite - le parti si sono integralmente riconfermate nelle rispettive posizioni avverse.\n5.Il 16 giugno 2004 il Tribunale di espropriazione ha esperito un sopralluogo.\n6.Conclusa l’istruttoria, il 27 settembre 2005 è stato indetto il dibattimento finale, in occasione del quale le parti -ad eccezione del Comune di __________ - hanno esibito una memoria conclusiva ribadendo essenzialmente le proprie tesi di fondo.\n7.Sollecitato ad emanare il proprio giudizio, il 2 luglio 2007 il Tribunale di espropriazione ha scoperto che nel corso del 2005 il mapp. 482 di __________ era diventato di proprietà esclusiva di __________, il quale aveva dapprima comprato una quota di comproprietà di ¼ del fondo ed in seguito si era aggiudicato i ¾ restanti ad un’asta dell’UE di __________.\n8.Preso atto della situazione venutasi a creare, il 18 settembre 2007 il Tribunale di espropriazione ha scritto a __________, informandolo che quale nuovo proprietario del mapp. 482 era subentrato di diritto nel procedimento espropriativo e gli era data facoltà di determinarsi in merito entro 15 giorni; copia di questa missiva è stata trasmessa per sola conoscenza alle parti che sino a quel momento avevano partecipato alla procedura.\n9.Dopo aver richiesto invano delle delucidazioni, l’__________ (cessionaria delle pretese espropriative di MIST 1), MIST 2, MIST 3 e MIST 4 hanno impugnato la predetta comunicazione innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l’annullamento siccome volta a privarli indebitamente della loro capacità e legittimazione processuale; nel contempo, gli insorgenti hanno ricusato la Presidente e la segretaria giurista del Tribunale di espropriazione per aver condotto un’istruttoria segreta, compiuto atti processuali irriti e violato il segreto d’ufficio a loro danno.\n10. Il Tribunale di espropriazione si è limitato a sottolineare di aver semplicemente avvisato il nuovo proprietario della procedura espropriativa in corso, invitandolo ad esprimersi in merito per salvaguardare il suo diritto di essere sentito; dal canto loro, il Municipio di __________, lo Stato e la Confederazione hanno rinunciato a formulare osservazioni e proposte di giudizio.\n11. __________ ha invece sollecitato la reiezione dell’impugnativa e dell’istanza di ricusa, avversando le tesi dei ricorrenti.\n12. Con sentenza del 28 novembre 2007 (inc. 50.2007.7) il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ha ritenuto irricevibile nel merito il ricorso, ma ha accolto la domanda di ricusa della Presidente del Tribunale di espropriazione; esso ha quindi retrocesso gli atti a detto Tribunale per la nomina di un Presidente supplente, che avesse a decidere in merito alla ricusa della segretaria giurista ed a trattare la prosecuzione della causa.\n13. Con ordinanza dell’11 febbraio 2008, gli atti sono stati trasmessi all’avv. Stefano Camponovo, Lugano, quale presidente supplente."}