Al di là del fatto che le suddette circostanze depongono contro l’edificabilità immediata o quantomeno prossima del terreno nel 1975, non risultano nemmeno elementi che, in applicazione del principio della buona fede, legittimassero una concreta aspettativa in questo senso sia per la situazione pianificatoria e le vigenti normative, sia perché il Comune mai manifestò l’intenzione di rendere edificabile il terreno né offrì garanzie in questo senso alla proprietaria. Di conseguenza poiché il PR/75 non ha sancito una limitazione particolarmente grave dell’uso attuale o del prevedibile uso futuro del fondo, limitandosi ad