In effetti i sedimi lacuali, prativi ma anche sede di vegetazione boschiva e canneti, avevano un interesse autonomo – che hanno mantenuto negli anni – distinguendosi per il particolare pregio paesaggistico e naturalistico comunemente riconosciuto. Quest’ordine di idee fu seguito non solo nel DFU e nel perimetro provvisorio delle canalizzazioni, ma anche nel PR/75 che si tradusse, dichiaratamente, nell’adeguamento cartografico di una situazione preesistente già pregiudicata ed è dunque la conferma univoca che, al contrario, il comprensorio attorno al lago comprendente la part. no. 267 non lo era. 7.3.