Stando così le cose e mancando il riscontro sia di un bisogno oggettivamente fondato di costruire, sia del fatto che la proprietaria abbia sostenuto un qualsiasi investimento ai fini dell’urbanizzazione particolare o dell’edificazione del terreno, quest’ultimo non poteva dirsi edificabile. 7.2. Nel 1975 la proprietà non era neppure inclusa in un territorio largamente edificato, concetto che la prassi interpreta rigorosamente assimilandovi soltanto il territorio edificato in senso stretto e gli spazi vuoti tra costruzioni – le cosiddette Baulücken – a tal punto segnati dall’impronta edilizia dei fondi circostanti da non poter essere attribuiti ad altra destinazione (Riva, op.