In particolare, con risoluzione del 4.6.1974, il Consiglio di Stato respinse i ricorsi essenzialmente a motivo dell’esclusione dei terreni dal PGC e dalle zone urbanizzate del PR comunale elementi che, in base alla LIA, comportavano l’assoluta inedificabilità di principio dei fondi (doc. 26 p. 16, 20, 23 e 24, 12-13). In base al DFU, eccettuate le costruzioni agricole, forestali o ad ubicazione vincolata, la proprietaria avrebbe potuto edificare il mapp. no. 267 solo dimostrando un bisogno oggettivo (art. 4 cpv. 3 DFU). A ciò si aggiunge che la particella non era inclusa in un PGC approvato e di accertata conformità alla LIA entrata in vigore il 1°.7.1972.