dal piano di protezione del ’58 e che colpì la part. 267 come tutto il territorio compreso tra i laghetto ed il primo anello stradale con un vincolo di protezione manifestamente limitativo (doc. 1 p. 11; doc. 4). Se, da parte sua, l’espropriata non contestò il vincolo, viceversa altri proprietari di fondi anch’essi gravati e coinvolti nella presente procedura lo impugnarono, tuttavia senza successo. In particolare, con risoluzione del 4.6.1974, il Consiglio di Stato respinse i ricorsi essenzialmente a motivo dell’esclusione dei terreni dal PGC e dalle zone urbanizzate del PR comunale elementi che, in base alla LIA, comportavano l’assoluta inedificabilità di principio dei fondi (doc.