{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-01-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-45-1_2007-01-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=95956&nX40_KEY=4921956&nTrefferzeile=60&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6e5841107d3ec6e51d605cc3c57671af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.45-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 19.01.2007 10.2004.45-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 19.01.2007 10.2004.45-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 19.01.2007 10.2004.45-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione formale nel contesto di interventi di tutela e rivalorizzazione del paesaggio e dell'ambiente naturale (indennità per un terreno posto in zona di protezione della natura PrNa I)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:11:07", "Checksum": "9094f8de7ed43bbfa2e1de2f96495ac5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 19.01.2007 10.2004.45-1\nRegesto:\nespropriazione formale nel contesto di interventi di tutela e rivalorizzazione del paesaggio e dell'ambiente naturale (indennità per un terreno posto in zona di protezione della natura PrNa I)\n\n\nqualsiasi investimento ai fini dell’urbanizzazione particolare o\ndell’edificazione del terreno, quest’ultimo non poteva dirsi edificabile.\n7.2. Nel 1975 la proprietà non era neppure inclusa in un territorio largamente\nedificato, concetto che la prassi interpreta rigorosamente assimilandovi\nsoltanto il territorio edificato in senso stretto e gli spazi vuoti tra costruzioni\n– le cosiddette Baulücken – a tal punto segnati dall’impronta edilizia dei\nfondi circostanti da non poter essere attribuiti ad altra destinazione (Riva,\nop. cit., 159; DTF 121 II 417 c. 5a, 122 II 455 c. 6; Zbl 1999 p.\n33 c. 4a; RDAF 1999 I p. 392 c. 4a; RDAT II-1998 no. 48 c. 5b,\nII-2000 no. 74).\nLa zona occidentale del lago non era caratterizzata da alcuna attività\nedificatoria: segnata da una parete rocciosa, allora come adesso quel\nparticolare settore constava di una striscia di terreni a lago marcati da una\nforte componente ambientalistica ed accessibili dalla strada al mapp. no. 90\nche oggi è pedonale. Le poche costruzioni disseminate in località __________,\nai confini del nucleo, rispettivamente a __________, di certo non costituivano\nnuclei densamente insediati.\nIn effetti i sedimi lacuali, prativi ma anche sede di vegetazione boschiva e\ncanneti, avevano un interesse autonomo – che hanno mantenuto negli anni –\ndistinguendosi per il particolare pregio paesaggistico e naturalistico\ncomunemente riconosciuto.\nQuest’ordine di idee fu seguito non solo nel DFU e nel perimetro provvisorio\ndelle canalizzazioni, ma anche nel PR/75 che si tradusse, dichiaratamente,\nnell’adeguamento cartografico di una situazione preesistente già pregiudicata\ned è dunque la conferma univoca che, al contrario, il comprensorio attorno al\nlago comprendente la part. no. 267 non lo era.\n7.3. Al di là del fatto che le suddette circostanze depongono contro\nl’edificabilità immediata o quantomeno prossima del terreno nel 1975, non\nrisultano nemmeno elementi che, in applicazione del principio della buona fede,\nlegittimassero una concreta aspettativa in questo senso sia per la situazione\npianificatoria e le vigenti normative, sia perché il Comune mai manifestò\nl’intenzione di rendere edificabile il terreno né offrì garanzie in questo\nsenso alla proprietaria.\nDi conseguenza poiché il PR/75 non ha sancito una limitazione particolarmente\ngrave dell’uso attuale o del prevedibile uso futuro del fondo, limitandosi ad\nattestarne formalmente l’inidoneità preesistente ad essere sfruttato per scopi\nedilizi, non vi è stata espropriazione materiale.\n7.4. Né a diversa conclusione di arriverebbe esaminando la fattispecie\nnell’ottica dell’altra fonte di espropriazione materiale e cioè della teoria del\nsacrificio eccessivo riconducibile al principio della parità di trattamento.\nTale istituto – che impone di trattare in modo identico ciò che è simile ed in\nmaniera differente ciò che è dissimile (DTF 121 II 198 c. 4a) –\napplicato in ambito espropriativo è finalizzato a compensare con un’indennità\nuna situazione di squilibrio nella quale, a parità di condizioni, un\nprovvedimento pianificatorio limitativo colpisce un proprietario ma non i suoi\nvicini ed il primo subisce, per questo motivo, un sacrificio eccessivo (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,\nAménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, no. 1411).\nLa violazione del principio della parità di trattamento presuppone tuttavia,\nanch’essa, la verosimiglianza dell’edificabilità del fondo (DTF 116 Ib\n379 c. 6c p. 384, 119 Ib 138 c. 6 p. 147) e di conseguenza, poiché quest’ultima\nè stata negata, l’ipotesi dell’espropriazione materiale dev’essere respinta.\nSia detto comunque che la part. no. 267 non fu la sola ad essere esclusa dalla\nzona edificabile ritenuto che l’intento di mantenere e salvaguardare gli spazi\ncircostanti il lago di __________ concretizzarono un disegno unitario. Perciò\nil PR/75 non ha comportato disparità di trattamento.\n8.Gli\natti pianificatori successivi non hanno modificato le cose limitandosi ad\nulteriormente ribadire l'inedificabilità della proprietà.\n9.1. Il PRPLO adottato il 20.12.1991 ha assegnato il mapp. no. 267 alla zona di\nprotezione della natura I (PrNa I) con utilizzazione a canneto e ad area\nforestale. Il comprensorio costituisce monumento naturale ed è colpito da un\ndivieto generale di occupazione e di edificazione con criteri di protezione\nrestrittiva essendo permesse solo le attività ricreative che non comportano\nturbamenti per l’ambiente naturale, il transito lungo i sentieri pedonali, la\nsosta nelle aree attrezzate e la pesca nei luoghi segnalati (doc. 1 p. 45-46,\n52-53 e planimetria annessa)\nIl provvedimento non è stato contestato (doc. 12).\n9.2. Il 13.1.1993 il Consiglio di Stato approvò il nuovo PR di __________ (revisione\n1989; doc. 15) che ha confermato gli obiettivi del PRPLO ricalcandone\nsostanzialmente la suddivisione ed i contenuti. La part. no. 267 si trova\nquindi posta integralmente nella zona di protezione cantonale del laghetto ed è\ncontrassegnata come area boschiva (doc. 18; doc. 15 p. 13-15). Il nuovo PR non\nè stato impugnato.\n9.9.1.\nVisto quanto sopra il ragionamento estimatorio va impostato sulla sola\nespropriazione formale del sedime che comporta di diritto una piena indennità\n(art. 9 Lespr.).\nIn assenza di presa di possesso anticipata, l’estimo si fonda sulle quotazioni\ndi mercato riferibili a terreni privi della componente edilizia (art. 19\nLespr.; Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 109).\nDalle indagini esperite come d’uso presso i pubblici registri sono emerse le\nseguenti transazioni:\na sud del quartiere __________:\n- fr. 6.- il mq per il mapp. no. 424 di mq 3'863, loc. __________ (iscr. a RF\nil 9.9.2003 al d.g. 23431). Il terreno è boschivo;"}