{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-01-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-45-1_2007-01-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=95956&nX40_KEY=4921956&nTrefferzeile=60&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6e5841107d3ec6e51d605cc3c57671af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.45-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 19.01.2007 10.2004.45-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 19.01.2007 10.2004.45-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 19.01.2007 10.2004.45-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione formale nel contesto di interventi di tutela e rivalorizzazione del paesaggio e dell'ambiente naturale (indennità per un terreno posto in zona di protezione della natura PrNa I)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:11:07", "Checksum": "9094f8de7ed43bbfa2e1de2f96495ac5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 19.01.2007 10.2004.45-1\nRegesto:\nespropriazione formale nel contesto di interventi di tutela e rivalorizzazione del paesaggio e dell'ambiente naturale (indennità per un terreno posto in zona di protezione della natura PrNa I)\n\n6.Il\nprimo PR di __________, adottato il 27.3.1972 ed approvato dal Consiglio di\nStato con ris. 8945 del 7.10.1975, individua il primo atto pianificatorio\ndefinitivo che ha vincolato la part. no. 267 assegnandola alla zona per\nattrezzature pubbliche AP4 (doc. 8 e 9). L’azzonamento non è stato contestato.\nLa successiva variante approvata con ris. 8461 del 30.9.1976 in esito ai\nricorsi interposti contro il piano di utilizzo, non ha coinvolto la part. no.\n267 essendo circoscritta all’ampliamento della zona di protezione del lago ad\naltri fondi (doc. 8 p. 8; doc. 10).\nConsiderato che il piano era fondato sugli art. 15 ss della legge edilizia (LE)\ndel 19.2.1973 ed era antecedente l’entrata in vigore della LPT, la limitazione\nimposta al mapp. no. 267 si configura come semplice non-attribuzione alla zona\nedificabile (Riva, op. cit., no. 142).\nPertanto occorre stabilire se un risarcimento possa comunque apparire legittimo\nverificando quale sarebbe stata la destinazione del sedime in assenza della\nrestrizione, in particolare accertando retrospettivamente se nel 1975\nesistessero circostanze particolari tali da convalidarne l’inserimento in una\nzona edificabile.\n7.7.1.\nRipercorrendo cronologicamente l’iter pianificatorio del Comune di __________\nrisulta che il primo atto finalizzato alla salvaguardia dell’immagine\npaesaggistica del lago risale al 30.9.1958, data in cui il Consiglio di Stato\napprovò il primo piano di protezione cantonale del laghetto di __________\nfondato sul Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del\npaesaggio del 16.1.1940 e sul relativo Regolamento di applicazione.\nIl piano suddivideva il comparto protetto in settori che ad anello circondavano\nil lago ed assegnò il mapp. no. 267 alla zona 1 colpita da un generale divieto\ndi costruzione, di soppressione dei canneti e di altra vegetazione e di\nmutazione dell’attuale configurazione del terreno (doc. 3 ris. di approvazione\ndel 30.9.1958 ed annessa planimetria; doc. 1 p. 11).\nIn epoca successiva furono adottate le prime misure transitorie di salvaguardia\nrigorosamente finalizzate sia ad evitare lo spreco del potenziale edilizio\nattraverso uno sviluppo eccessivo e disordinato del tessuto urbano, sia a\nproteggere la natura ed il paesaggio ed a conservare spazi sufficienti da\ndestinarsi allo svago ed al riposo.\nTanto si proponeva il Piano del territori protetti a titolo provvisorio,\nelaborato in applicazione del Decreto federale su alcuni provvedimenti urgenti\nnell’ambito della pianificazione del territorio del 17.3.1972 (DFU), che ad __________\nampliò la fascia inedificabile circostante il lago rispetto a quella delineata\ndal piano di protezione del ’58 e che colpì la part. 267 come tutto il\nterritorio compreso tra i laghetto ed il primo anello stradale con un vincolo\ndi protezione manifestamente limitativo (doc. 1 p. 11; doc. 4). Se, da parte\nsua, l’espropriata non contestò il vincolo, viceversa altri proprietari di\nfondi anch’essi gravati e coinvolti nella presente procedura lo impugnarono,\ntuttavia senza successo. In particolare, con risoluzione del 4.6.1974, il\nConsiglio di Stato respinse i ricorsi essenzialmente a motivo dell’esclusione\ndei terreni dal PGC e dalle zone urbanizzate del PR comunale elementi che, in\nbase alla LIA, comportavano l’assoluta inedificabilità di principio dei fondi\n(doc. 26 p. 16, 20, 23 e 24, 12-13).\nIn base al DFU, eccettuate le costruzioni agricole, forestali o ad ubicazione\nvincolata, la proprietaria avrebbe potuto edificare il mapp. no. 267 solo\ndimostrando un bisogno oggettivo (art. 4 cpv. 3 DFU).\nA ciò si aggiunge che la particella non era inclusa in un PGC approvato e di\naccertata conformità alla LIA entrata in vigore il 1°.7.1972. Infatti, benché il\n29.1.1973 il Municipio di __________ avesse adottato un perimetro delle\ncanalizzazioni, quest’ultimo aveva carattere provvisorio e dunque non ha\nvalenza decisiva per il giudizio.\nLa LIA istituì in anticipo rispetto alla LPT, il principio della suddivisione\ndel territorio in zone edificabili e non (DTF 122 II 326 c. 4a; TRAM\n6.10.1997 in re M./Comune di C., 23.8.2001 in re Comune di P./C.) riconoscendo\nche nei comuni privi di PR il perimetro del PGC rappresentasse il limite\nesterno del territorio edificabile ristretto (Rapporto del 13.3.1975\ndella Commissione speciale per la nuova LALIA, pto. 4.2.1.; Rep. 1980\n11). La normativa pose anche condizioni assai severe al rilascio del permesso\ndi costruzione poiché circoscrisse il perimetro edificabile ristretto ai soli i\nterreni urbanizzati o in via d’esserlo (art. 28 DELIA) e subordinò\nl’edificabilità dei fondi situati al di fuori del PGC ad un bisogno\noggettivamente fondato (art. 20 LIA).\nLa part. no. 267 era manifestamente esclusa dal territorio edificabile ristretto.\nInfatti anche ammettendo l’esistenza di sufficienti infrastrutture pubbliche di\nurbanizzazione, il fondo non apparteneva ad un comparto di cui era programmata\nl’urbanizzazione nei 15 anni a venire e tantomeno costituiva una necessità\nnell’azzonamento ai fini edificatori. Lo attesta la risoluzione di approvazione\ndel PR/75 da parte del Consiglio di Stato – infine sancita malgrado la\ncontenibilità fosse stata giudicata eccessiva dal profilo dell’edificabilità –\nladdove è chiaramente specificato che la ratifica era dovuta al fatto che le\nzone edificabili previste già erano compromesse da un’edificazione molto sparsa\ne che il piano delle zone non avrebbe dovuto essere ulteriormente ampliato né\ngli indici di sfruttamento maggiorati (doc. 8 p. 6-7).\nStando così le cose e mancando il riscontro sia di un bisogno oggettivamente\nfondato di costruire, sia del fatto che la proprietaria abbia sostenuto un"}