{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-01-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-45-1_2007-01-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=95956&nX40_KEY=4921956&nTrefferzeile=60&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6e5841107d3ec6e51d605cc3c57671af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.45-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 19.01.2007 10.2004.45-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 19.01.2007 10.2004.45-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 19.01.2007 10.2004.45-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione formale nel contesto di interventi di tutela e rivalorizzazione del paesaggio e dell'ambiente naturale (indennità per un terreno posto in zona di protezione della natura PrNa I)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:11:07", "Checksum": "9094f8de7ed43bbfa2e1de2f96495ac5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 19.01.2007 10.2004.45-1\nRegesto:\nespropriazione formale nel contesto di interventi di tutela e rivalorizzazione del paesaggio e dell'ambiente naturale (indennità per un terreno posto in zona di protezione della natura PrNa I)\n\n4.La\npart. no. 267 è stata colpita da vincoli pianificatori. Di conseguenza, benché\nla richiesta d’indennizzo manifestamente non includa la componente edilizia del\nterreno, ai fini dell’estimo il Tribunale è tenuto a vagliare d’ufficio se il\nfondo sia stato oggetto di espropriazione materiale (DTF 116 Ib 235; RDAT\nI-1993 no. 53 c. 3).\n5.5.1.\nL’espropriazione materiale, che è corollario della garanzia costituzionale\ndella proprietà, si avvera e conferisce il diritto ad una piena indennità\nquando l’ente pubblico, attraverso un atto pianificatorio definitivo, decreta\nun divieto o una limitazione particolarmente grave dell’uso attuale o del\nprevedibile uso futuro di un bene – generalmente riferiti al diritto di\ncostruire – privando il soggetto colpito di una delle prerogative essenziali\ninsite nel diritto di proprietà.\nAnche una restrizione meno rilevante può costituire espropriazione materiale\nquando tocca una cerchia ristretta di proprietari o ne colpisce uno solo in\nmaniera tale che, fosse loro negato l’indennizzo, sarebbero costretti a\nsopportare, a beneficio della comunità, un sacrificio eccessivo ed\nincompatibile con il principio della parità di trattamento.\nIn entrambi i casi l’edificabilità del fondo immediata o quantomeno prevedibile\nin un prossimo futuro è condizione imprescindibile: occorre cioè che con\nl’instaurazione del vincolo il proprietario veda svanire una concreta\npossibilità di miglior uso (Riva, Kommentar zum RPG, ad art. 5 no.\n123-134; DTF 121 II 417 c. 4a; 125 II 431 c. 3a; RDAT 1990 no. 67\ne 85, I-1991 no. 68, I-1992 no. 49).\nLa problematica verte dunque sul grado di ingerenza dell’atto pianificatorio\nnella sfera protetta e sul potenziale edificatorio che soggiacciono ad una\nponderazione oggettiva ed assurgono a criteri decisivi per il giudizio sulla\nlegittimità di un risarcimento. Perciò occorre vagliare tutti gli elementi che\nqualificano il fondo influenzandone le possibilità di sfruttamento – deducibili\ntanto dagli atti pianificatori e dalla legislazione edilizia, quanto\ndall’effettiva e prevedibile utilizzazione del suolo locale e dalle qualità\nintrinseche del fondo – onde accertare se, al momento dell’istituzione del\nvincolo, l’edificabilità fosse una realtà di fatto concreta ed attuabile a\nbreve termine oltre che giuridicamente plausibile.\n5.2. La giurisprudenza associa all’istituto dell’espropriazione materiale i\nconcetti di dezonamento e di non-attribuzione.\nUn dezonamento si produce quando l’autorità pianificatoria estromette un fondo\nda una zona già definita come edificabile da un piano di utilizzo conforme alla\nlegge sulla pianificazione del territorio (LPT) per attribuirlo ad una zona non\nedificabile. Sebbene attui una restrizione della proprietà, il dezonamento non\nha, sic et sempliciter, connotazione di espropriazione materiale quest’ultima\nessendo subordinata all’imprescindibile requisito di verosimiglianza oggettiva\ndell’edificabilità del fondo (Riva, op. cit., no. 140, 161-163; DTF\n121 II 417 c. 3e, 122 II 326 c. 4).\nDà luogo, invece, ad una cosiddetta non-attribuzione l’autorità pianificatoria\nche, adottando il suo primo piano di utilizzazione conforme alla LPT,\nsemplicemente omette di assegnare un terreno alla zona edificabile. Secondo\nun’opinione diffusa la non-attribuzione non adempie ai presupposti di\nun’espropriazione materiale e quindi nemmeno è fonte di indennità (Riva,\nop. cit., no. 114, 141-145; DTF 121 II 417 c. 3e, 122 II 326 c. 4, 125\nII 431 c. 3b; RDAT II-1998 no. 47 c. 3b). E’ risaputo infatti che il\nnostro ordinamento giuridico ed in particolare la garanzia della proprietà, non\nriconoscono al titolare alcun diritto generico all’attribuzione del fondo ad\nuna zona edificabile o al mantenimento di uno specifico regime edilizio,\nneppure se il terreno era edificabile in base al diritto previgente ed è dotato\ndelle infrastrutture minime (DTF 120 Ia 227 c. 2b p. 232, 121 I 245 c.\n6a, 455 c. 4a).\nUna non-attribuzione potrebbe comportare un obbligo di indennizzo, solamente in\nvia eccezionale, qualora circostanze particolari, concrete ed oggettive,\navrebbero giustificato l’inserimento in una zona edificabile. Tale ipotesi\npotrebbe concretizzarsi qualora il fondo fosse nel contempo edificabile o\nquantomeno dotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, compreso nel\npiano generale delle canalizzazioni (PGC) ed il proprietario avesse investito\nsomme considerevoli in vista della sua urbanizzazione ed edificazione; oppure\nqualora il fondo fosse situato in un territorio già largamente edificato;\noppure ancora qualora l’azzonamento fosse legittimato da motivi riconducibili\nal principio della buona fede, istituto quest’ultimo che sembrerebbe peraltro\nestendersi all’insieme degli aspetti che caratterizzano l’eccezione\nsostanzialmente finalizzata a compensare, attraverso un risarcimento, una reale\naspettativa di miglior uso che il proprietario, a fronte di motivi\noggettivamente fondati e concreti, a riposto nell’ente pubblico e che questi a\ndeluso (Riva, op. cit., no. 114, 146-160; DTF 121 417 c. 4b, 122\nII 326 c. 6a, 125 II 431 c. 4a).\n5.3. Il provvedimento pianificatorio definitivo che sopprime o limita la\ncomponente edificabile sottrae il bene al mercato dei fondi edilizi, ne\ncompromette la libera disponibilità privata e, di riflesso, ne riduce il\nvalore. Per il giudizio sull’espropriazione materiale è quindi decisiva la data\ndi entrata in vigore della misura che è causa del pregiudizio (Riva, op.\ncit., no. 194; DTF 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991 no. 68).\nNell’ordinamento giuridico ticinese l’atto pianificatorio che definitivamente\nprogramma, organizza e disciplina le attività di incidenza territoriale è il PR"}