{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-01-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-45-1_2007-01-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=95956&nX40_KEY=4921956&nTrefferzeile=60&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6e5841107d3ec6e51d605cc3c57671af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.45-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 19.01.2007 10.2004.45-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 19.01.2007 10.2004.45-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 19.01.2007 10.2004.45-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione formale nel contesto di interventi di tutela e rivalorizzazione del paesaggio e dell'ambiente naturale (indennità per un terreno posto in zona di protezione della natura PrNa I)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:11:07", "Checksum": "9094f8de7ed43bbfa2e1de2f96495ac5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 19.01.2007 10.2004.45-1\nRegesto:\nespropriazione formale nel contesto di interventi di tutela e rivalorizzazione del paesaggio e dell'ambiente naturale (indennità per un terreno posto in zona di protezione della natura PrNa I)\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. 26/96\n|\nLugano 19 gennaio 2007 |\nSentenza In nome |\n||\n|\nIl Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dalla Presidente |\nMargherita De Morpurgo |\n|\ne dai membri |\narch. Giancarlo Fumasoli ing. Eraldo Pianetti\n|\n|\nSegretario |\nEnzo Barenco |\nstatuendo nella procedura di espropriazione promossa da\n|\n|\n1. Stato del Cantone Ticino 2. Comune di __________ entrambi rappr. dal __________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCOES 2 rappr. dall’ PR 1\n|\n|\n|\nnel contesto degli interventi di tutela e rivalorizzazione del paesaggio e dell’ambiente naturale del laghetto di __________,\nin relazione al mapp. no. 267 RFD di __________, |\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato, in fatto ed in diritto\n1.1.1.\nIn data 20.12.1991 il Consiglio di Stato ha approvato il Piano regolatore di\nprotezione del laghetto di __________ (PRPLO; doc. 1 e 15) finalizzato a\nrecuperare e salvaguardare la natura ed il paesaggio come pure l’uso pubblico\ndell’ambiente lacuale attraverso l’istituzione di due diverse zone di\nprotezione gravate da vincolo di espropriazione. L’una comprende lo specchio\nd’acqua, i terreni umidi e le rive ed è destinata prioritariamente alla\nprotezione della natura secondo criteri restrittivi (PrNa I); l’altra include\nla fascia di terreni retrostanti ed il versante orientale della collina di __________\ncon la duplice funzione di area cuscinetto verso il territorio edificabile e di\nzona di protezione della natura per la punta meridionale del lago ed il\ncomprensorio boscato (PrNa II).\nUna convenzione stipulata tra lo Stato del Cantone Ticino ed il Comune di __________\ndisciplina l’attuazione concreta del piano e l’acquisizione delle superfici\nvincolate. Essa formalizza, in particolare, l’assunzione degli oneri\nespropriativi da parte del Cantone per la zona PrNa I e del Comune per la zona\nPrNa II, il trapasso immediato delle superfici assegnate alla zona PrNa I al\nComune e la facoltà per quest’ultimo di delegare al Cantone il compito di\nrappresentarlo nelle procedure espropriative.\nLa convenzione è stata ratificata dall’Assemblea Comunale di __________ il\n16.10.1989 e dal Consiglio di Stato il 7.2.1990, mentre i crediti sono stati\nstanziati dagli organi legislativi cantonale e comunale rispettivamente con\ndecisioni del 18.12.1995 e del 15.4.1996.\n1.2. Lo Stato del Cantone Ticino ha\nquindi avviato la presente procedura per procurarsi i sedimi assegnati alle\nzone protette. Gli atti sono stati pubblicati dal 7.1 al 6.2.1997.\nTra i fondi coinvolti figura la proprietà COES 2 al mapp. no. 267 che è oggetto\ndi espropriazione totale contro versamento di un’indennità metrica di fr. 5.- (cfr.\ntabelle di espropriazione).\nCon memoria 6.2.1997 la proprietaria, in via principale, si è opposta\nall’espropriazione mentre in via subordinata ha sollecitato una modifica dei\npiani intesa alla costituzione di una semplice servitù personale. In via ancor\npiù subordinata ha chiesto il versamento di un’indennità di fr. 40.- il mq.\n1.3. Con istanza 20.10.1997 lo Stato del Cantone Ticino ha chiamato in causa il\nComune di __________ fondandosi sulla nota convenzione del 7.2.1990. Il Comune\nvi ha aderito (verbale di udienza del 25.3.1998).\n1.4. Fallita la trattativa avviata in merito alla domanda di modifica dei piani\n(cfr. verbali di udienza del 16.6.1998 e 14.12.1999) ed esperita l’istruttoria\ndi causa, nelle conclusioni come pure al dibattimento finale del 28.2.2002,\nquest’ultimo indetto dopo la costituzione del nuovo collegio giudicante, le\nparti hanno confermato quanto sopra. Delle contrapposte tesi si dirà, per\nquanto necessario, nel seguito dell’esposto.\n1.5. Il Tribunale di espropriazione ha respinto l’opposizione e la domanda di\nmodifica dei piani con sentenza del 3.11.2003.\nI ricorsi successivamente interposti dall’espropriata dinanzi al Tribunale\ncantonale amministrativo ed al Tribunale federale sono stati respinti con\nsentenze del 23.6.2004 e del 15.8.2005.\n"}