2'000.- nonché le spese peritali in fr. 18'292.- sono a carico dello Stato del Cantone Ticino con l’obbligo di rifondere all’istante fr. 6'250.- per ripetibili. 3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione. 4. Intimazione a: - avv. Paolo Tamagni, Viale Stazione 32, c.p. 1855, 6501 Bellinzona - Dipartimento del territorio, Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali, 6500 Bellinzona per il Tribunale di espropriazione la Presidente La segretaria giurista Margherita De Morpurgo Annalisa Butti