L’indennità per ripetibili copre le spese oggettivamente necessarie cagionate dal procedimento che l’espropriato ha sostenuto per tutelare convenientemente i suoi interessi. L’indennità, che non dipende dal valore litigioso, dev’essere commisurata all’assistenza effettivamente prestata dal legale per l’adempimento del suo mandato, ovvero tenendo conto della diligenza dimostrata e del tempo impiegato come pure della durata e delle difficoltà della causa (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 115 no. 3-4; RDAT II-1994 no. 66; TRAM 5.2.2009 N. 50.2008.4 in re V.). All’istante è già stata riconosciuta un’indennità per ripetibili di fr.