1 Lespr, le spese di procedura sono interamente a carico dell’ente espropriante il quale è tenuto, inoltre, a versare all’espropriato un’equa indennità per ripetibili. In concreto non vi è motivo di scostarsi da questo principio poiché, sebbene alla luce delle risultanze istruttorie la pretesa dell’istante si sia rivelata eccessiva, non è ravvisabile un agire temerario tale da giustificare la ripartizione delle spese giusta art. 73 cpv. 2 Lespr (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 114 no. 6). L’indennità per ripetibili copre le spese oggettivamente necessarie cagionate dal procedimento che l’espropriato ha sostenuto per tutelare convenientemente i suoi interessi.