Nel dettaglio l’istante pretende il rimborso dei seguenti importi: a) fr. 100'800.- pari alla pigione che avrebbe inutilmente versato nel periodo giugno 2000 – dicembre 2003. Tale importo non può essere riconosciuto poiché il canone locativo è già considerato nei costi determinanti per il calcolo della perdita di reddito (cfr. perizia p. 9-10, 12-13). Sia detto, peraltro, che le immissioni eccessive prodotte dal cantiere stradale costituivano un difetto giustificante una riduzione della pigione giusta l’art. 259d CO (DTF 132 II 427 c. 6.3). Sollecitato ad accordare una tale riduzione, il locatore ha opposto un rifiuto per il motivo che il canone già era contenuto (cfr. teste Ricca).