perizia p. 6). Sia detto che nel complemento peritale del 26.11.2010 l’esperto ha raggiunto risultati leggermente inferiori considerando, su richiesta del Cantone, anche le indennità per perdita di guadagno percepite dall’istante nel 2001 e nel 2002. Le cifre così ottenute non hanno tuttavia rilevanza ai fini del presente giudizio. In effetti, per determinare l’indennità, importa stabilire quale sia la presumibile perdita di reddito dovuta al cantiere per rapporto al reddito conseguibile in condizioni lavorative normali. In quest’ambito l’indennità per perdita di guadagno non è un dato di rilievo anche perché non è una voce della contabilità aziendale né è deducile dai bilanci.