, ad art. 19 no. 155). Nel caso particolare di un cantiere stradale le immissioni eccessive non hanno carattere definitivo e pregiudicano solo provvisoriamente l’uso del fondo: la facoltà di disporne liberamente sarà infatti completamente ripristinata con la fine dei lavori e la chiusura dell’impianto. Perciò, come in caso di espropriazione temporanea, l’indennizzo deve coprire solamente il danno che si è effettivamente prodotto e corrisponde in sostanza ad un’indennità per inconvenienze giusta l’art. 19 let. c lespr (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 158; Bovey, op. cit., p. 109; DTF 132 II 427 c. 6.2).