Una limitazione dell’uso o del godimento del bene locato, sotto forma di immissioni eccessive, equivale all’imposizione coatta di una servitù il cui oggetto consiste nell’obbligo di tollerare le immissioni (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 19 no. 154; Bovey, L’expropriation des droits de voisinage, 2000, p. 108-109; DTF 132 II 427 c. 3). Una tale servitù, giuridicamente equiparata ad un’espropriazione parziale, di regola è indennizzata in funzione del deprezzamento subito dalla particella gravata (art. 11 let. b Lespr; Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no.