ed in secondo luogo perché all’istante doveva essere riconosciuto il tempo necessario per comprendere appieno la rilevanza delle immissioni ed i rischi legati all’inattività persistente, per assegnare al locatore un congruo termine per eliminare il difetto ed attenderne la scadenza (logicamente) infruttuosa, ed infine per cercare una sistemazione logistica alternativa. 3.3. Una limitazione dell’uso o del godimento del bene locato, sotto forma di immissioni eccessive, equivale all’imposizione coatta di una servitù il cui oggetto consiste nell’obbligo di tollerare le immissioni (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 19 no.