sia infine perché non necessariamente avrebbe ridotto il danno. Di conseguenza, anche ammettendo – in via puramente ipotetica – che a fronte della turbativa l’istante dovesse recedere dal contratto in virtù dell’obbligo che ogni espropriato ha di contenere il danno, un’eventuale disdetta straordinaria (art. 266g CO) o per sopraggiunti difetti (art. 259b let. a CO) avrebbe comunque potuto essere data al più presto nel dicembre del 2000 con conseguente scioglimento del contratto non prima del mese di giugno del 2001, e ciò per due motivi: anzitutto perché il termine legale di preavviso per locali commerciali è di sei mesi (art. 266d CO);