1bis: contratto di locazione del 20.1.1995). 3.2. Anzitutto si impongono alcune osservazioni riguardo al ragionamento del Cantone poiché questi parte dal presupposto che l’istante avrebbe dovuto disdire il contratto di locazione entro il mese di giugno 2000 per la fine di dicembre, quando ciò non era ragionevolmente esigibile. In effetti, considerato che normalmente i cantieri rappresentano un fastidio temporaneo e che l’officina costituiva l’unica fonte di reddito per l’istante, quest’ultimo poteva ritenere, in buona fede, che la turbativa sarebbe cessata entro tempi ragionevoli e senza che fosse necessario disdire il contratto di locazione: ciò che in effetti è avvenuto (cfr.