Non è invece ammissibile che l’espropriante sia costretto a compensare perdite di fatto, e cioè guadagni fondati, ad esempio, sulla probabilità che il locatore rinnovi il contratto alla scadenza. Su tali basi il Cantone sostiene che in concreto il periodo da considerare ai fini dell’indennizzo sia quello intercorso tra l’inizio della turbativa, che coincide con l’apertura del cantiere (5.6.2000), e la prima scadenza contrattuale ossia il 31.12.2000 (cfr. doc. 1bis: contratto di locazione del 20.1.1995). 3.2.