234'252.75, importo pari al valore capitalizzato in funzione dei redditi futuri che avrebbe ancora potuto conseguire. Il Cantone obietta che l’istante, nella sua qualità di conduttore, ha diritto al risarcimento dell’utile che avrebbe potuto conseguire o del pregiudizio determinato dalla turbativa, ma soltanto fino alla scadenza del contratto o al prossimo termine utile di disdetta. Non è invece ammissibile che l’espropriante sia costretto a compensare perdite di fatto, e cioè guadagni fondati, ad esempio, sulla probabilità che il locatore rinnovi il contratto alla scadenza.