Considerando, sulla base degli atti, che il reddito medio nei cinque anni precedenti la turbativa era di fr. 57/58'000.-, esso ne ha dedotto una perdita netta massima di fr. 18'603.- che ha accettato di rimborsare. Per il resto ha integralmente contestato la pretesa siccome priva di fondamento. Dopo un ulteriore scambio di allegati le parti sono comparse all’udienza del 24.1.2008: fallito il tentativo di conciliazione, esse hanno notificato i loro mezzi di prova che il Tribunale ha ammesso seduta stante fatta eccezione per tutta una serie di testimonianze indicate dall’istante nella sua memoria scritta, sulle quali si è riservato di decidere nel prosieguo della causa.