20'000.- - spese di patrocinio fr. 90'000.- Il Cantone, con osservazioni del 20.10.2006, ha rilevato che il diritto del conduttore di ottenere il risarcimento del danno dipendente da immissioni che pregiudicassero l’uso contrattualmente conforme dell’oggetto locato, non può eccedere la durata del contratto di locazione; a suo avviso un’indennità è quindi dovuta solo per il periodo intercorso tra l’inizio della turbativa, ossia il 5.6.2000 (data di apertura del cantiere), ed il primo termine di scadenza contrattuale, e cioè il 31.12.2000. Considerando, sulla base degli atti, che il reddito medio nei cinque anni precedenti la turbativa era di fr.