Le motivazioni sono note. Qui basti rammentare, in estrema sintesi, che, accogliendo la tesi dell’istante, il Tribunale ha raggiunto il convincimento che le vibrazioni alle quali è stata esposta l’officina, frequentemente superiori alla soglia massima di tolleranza, e la reiterata ostruzione dell’accesso, abbiano gravemente compromesso l’attività aziendale configurandosi, perciò, complessivamente come eccessi oggettivi contrari alle regole di vicinato. Lo Stato del Cantone Ticino ha impugnato tale decisione mediante ricorso che il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto con sentenza del 25.7.2005 cresciuta incontestata in giudicato (parz. pubblicata in RtiD I-2006 no.