diritti di vicinato, quest’ultima ascritta alle vibrazioni prodotte dai mezzi di cantiere, alla polvere ed all’inaccessibilità dell’officina che lo hanno costretto ad interrompere l’attività a partire dal 5.6.2000 con conseguente danno pecuniario perdurante dovuto al protrarsi dei lavori anche nell’anno e mezzo a venire. Il Cantone ha preso posizione sulla pretesa risarcitoria con memoria dell’11.9.2000 e ne ha chiesto la reiezione. Fondandosi sul rapporto reso da un consulente di fiducia esso ha contestato che le vibrazioni, la polvere e le difficoltà di accesso fossero superiori alla norma e potessero pregiudicare l’attività dell’istante.