In data 19.6.2000 ISES 1 ha presentato al Tribunale di espropriazione una domanda volta ad ottenere, in via cautelare, la sospensione dei lavori stradali sostenendo che i macchinari pesanti utilizzati per la rimozione dell’asfalto generavano vibrazioni tali da rendere del tutto inservibili gli apparecchi di alta precisione impiegati nella sua officina. La domanda è stata respinta con decisione del 30.6.2000. Quindi, con istanza del 6.7.2000, ISES 1 ha convenuto in causa lo Stato del Cantone Ticino chiedendone la condanna al pagamento di un risarcimento di fr. 1'432'000.-, oltre interessi, a titolo di indennità per espropriazione dei