{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-07-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-139_2011-07-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119878&nX40_KEY=4711074&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c853a7513ea8f7e72f59f8fb0d218fcb"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["10.2004.139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 21.07.2011 10.2004.139"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 21.07.2011 10.2004.139"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 21.07.2011 10.2004.139"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione formale di diritti di vicinato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:18:21", "Checksum": "5cdfda999b7599a1c3600261710607cb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 21.07.2011 10.2004.139\nRegesto:\nEspropriazione formale di diritti di vicinato\n\n\ndal procedimento che l’espropriato ha sostenuto per tutelare convenientemente i\nsuoi interessi. L’indennità, che non dipende dal valore litigioso, dev’essere\ncommisurata all’assistenza effettivamente prestata dal legale per l’adempimento\ndel suo mandato, ovvero tenendo conto della diligenza dimostrata e del tempo\nimpiegato come pure della durata e delle difficoltà della causa (Hess/Weibel,\nop. cit., ad art. 115 no. 3-4; RDAT II-1994 no. 66; TRAM 5.2.2009\nN. 50.2008.4 in re V.).\nAll’istante è già stata riconosciuta un’indennità per ripetibili di fr. 6'000.-,\nrelativamente alla prima fase del procedimento, con la sentenza emessa in via\npregiudiziale il 9.9.2003. In\nquesta sede occorre stabilire l’indennità per la fase successiva alla sentenza\ndefinitiva del Tribunale cantonale amministrativo. Considerato l’impegno profuso per la stesura delle\nmemorie scritte, come pure in relazione alla posa dei quesiti ed allo studio\ndei referti peritali, la partecipazione alle udienze, i colloqui con il cliente\ne la corrispondenza, appare equo ritenere che il legale abbia ancora dedicato 25\nore alla pratica. L’indennità di patrocinio è dunque fissata in fr. 6'250.- corrispondenti\na 25 ore lavorative a fr. 250.- l’ora.\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia 1. L’istanza è parzialmente accolta. Di\nconseguenza lo Stato del Cantone Ticino è condannato a versare a ISES 1, per\ntitolo di espropriazione formale dei diritti di vicinato, un’indennità di fr. 133'492.65\noltre interessi ai saggi seguenti:\n- del 4% dal 5.6.2000 al 31.12.2000\n- del 4.5% dal 1°.1.2001 al 31.8.2002\n- del 4% dal 1°.9.2002 al 30.4.2003\n- del 3.5% dal 1°.5.2003 al 31.12.2009\n- del 3% dal 1°.1.2010 al 1°.12.2010\n- del 2.75% dal 2.12.2010 in poi\n2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 2'000.- nonché le spese peritali in fr. 18'292.- sono a carico dello Stato del Cantone Ticino con l’obbligo di rifondere all’istante fr. 6'250.- per ripetibili.\n3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione a:\n- avv. Paolo Tamagni, Viale Stazione 32, c.p. 1855, 6501 Bellinzona\n- Dipartimento del territorio, Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali, 6500 Bellinzona\nper il Tribunale di espropriazione\nla Presidente La segretaria giurista\nMargherita De Morpurgo Annalisa Butti"}