{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-07-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-139_2011-07-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119878&nX40_KEY=4921725&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c853a7513ea8f7e72f59f8fb0d218fcb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 21.07.2011 10.2004.139"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 21.07.2011 10.2004.139"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 21.07.2011 10.2004.139"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione formale di diritti di vicinato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:23:24", "Checksum": "5b57962c9e2697f283fbde71489e1c35", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 21.07.2011 10.2004.139\nRegesto:\nEspropriazione formale di diritti di vicinato\n\n\n74'605.10 per il periodo di durata del cantiere dal 5.6.2000 al 31.6.2001 (cfr.\nperizia p. 9-10), rispettivamente di fr. 50'722.60 per l’anno seguente inteso\nquale ragionevole periodo di tempo per riassestare l’azienda (cfr. perizia p. 14).\nImporti, questi, che appaiono attendibili anche a fronte del trend\ncomplessivamente negativo che ha caratterizzato i cinque anni precedenti\nl’apertura del cantiere (cfr. perizia p. 6).\nSia detto che nel complemento peritale del 26.11.2010 l’esperto ha raggiunto\nrisultati leggermente inferiori considerando, su richiesta del Cantone, anche le\nindennità per perdita di guadagno percepite dall’istante nel 2001 e nel 2002. Le\ncifre così ottenute non hanno tuttavia rilevanza ai fini del presente giudizio.\nIn effetti, per determinare l’indennità, importa stabilire quale sia la\npresumibile perdita di reddito dovuta al cantiere per rapporto al reddito\nconseguibile in condizioni lavorative normali. In quest’ambito l’indennità per\nperdita di guadagno non è un dato di rilievo anche perché non è una voce della\ncontabilità aziendale né è deducile dai bilanci. Tanto è vero che lo stesso perito\nha confermato, comunque, le risposte già fornite nella perizia di cui ha\nespressamente ribadito la correttezza (cfr. complemento peritale p. 14).\nDi conseguenza l’indennità per la perdita di guadagno per il periodo 5.6.2000 –\n31.6.2002 ammonta a fr. 125'327.70.\n4.ISES 1 lamenta inoltre una serie di spese delle quali\npretende di essere risarcito.\nCome già indicato l’indennità è finalizzata a compensare il danno effettivo\npatito dall’espropriato. In linea di conto entrano quindi, oltre alla perdita\ndi reddito già ammessa, anche tutti gli altri pregiudizi giusta l’art. 11 let.\nc Lespr, purché siano prevedibili, secondo il corso ordinario delle cose, quale\nconseguenza dell’evento espropriativo (Bovay, op. cit., p. 109; Hess/Weibel,\nop. cit., ad art. 19 no. 173, 197).\nNel dettaglio l’istante pretende il rimborso dei seguenti importi:\na) fr. 100'800.- pari alla pigione che avrebbe inutilmente versato nel periodo\ngiugno 2000 – dicembre 2003.\nTale importo non può essere riconosciuto poiché il canone locativo è già\nconsiderato nei costi determinanti per il calcolo della perdita di reddito\n(cfr. perizia p. 9-10, 12-13).\nSia detto, peraltro, che le immissioni eccessive prodotte dal cantiere stradale\ncostituivano un difetto giustificante una riduzione della pigione giusta l’art.\n259d CO (DTF 132 II 427 c. 6.3). Sollecitato ad accordare una tale\nriduzione, il locatore ha opposto un rifiuto per il motivo che il canone già\nera contenuto (cfr. teste Ricca). Anziché adagiarsi a questa decisione, era\ncompito dell’istante, per contenere il danno, rivolgersi al competente ufficio\ndi conciliazione in materia di locazione.\nb) fr. 80'000.- per la perdita totale dell’inventario e dei macchinari di\nprecisione.\nRiguardo ai macchinari è stato riferito che, seppur funzionanti, erano datati e\nche sono rimasti abbandonati nell’officina dopo la partenza dell’istante finché\nlo stesso locatore non è riuscito a liberarsene (cfr. teste __________). Per il\nresto la cifra indicata è fondata su semplici dichiarazioni e valutazioni di\nparte, rispettivamente su documenti privi di firma, di data e di un qualsiasi\ndettaglio monetario (cfr. doc. F e G). Perciò la pretesa non appare adeguatamente\nsostanziata. In ogni caso, considerato che il dissesto dell’azienda non è da\nimputare ai lavori stradali, manca anche qualsiasi nesso di causalità con l’asserita\nperdita dell’inventario.\nc) fr. 66'493.20.- per spese diverse e di patrocinio.\nL’istante chiede la rifusione delle note di onorario emesse dal geologo __________\n(fr. 6'936.15, doc. CC), rispettivamente da __________ (fr. 1'228.80, doc. I), in\nrelazione alle misurazioni effettuate al mapp. no. 284 (cfr. anche riassunto\nprestazioni DAS dell’11.3.2011). Tali esborsi sono correlati a consulenze\ngiustificabili nel quadro di una corretta tutela degli interessi dell’istante\nstesso, e dunque se ne ammette l’indennizzo per complessivi fr. 8'164.95.\nLe spese legali sostenute nel procedimento espropriativo non sono una\ncomponente della piena indennità né si configurano quali “altri pregiudizi” ai\nsensi degli art. 9 e 11 let. c Lespr, bensì costituiscono pure spese\nprocessuali giusta l’art. 73 cpv. 1 Lespr (DTF 129 II 106 c. 3.1 e\nrinvii), ed è su questa base che saranno stabilite.\n5.In conclusione, l’indennità espropriativa totale, riconosciuta\nsulla base dei considerandi che precedono, ammonta a fr. 133'492.65, importo\ndal quale dovrà essere dedotto l’acconto di fr. 15'000.- già versato dal\nCantone in data 20.12.2008.\nTale indennità frutta interessi a partire dal giorno in cui sono iniziati i\nlavori poiché in materia di espropriazione di diritti di vicinato quel momento è\nparificato all’anticipata immissione in possesso (Hess/Weibel, op. cit.,\nad art. 19 no. 159; DTF 132 II 427 c. 6.5.1; RDAT 1990 no. 56 c.\n17). Il tasso d’interesse coincide con il saggio usuale di cui all’art. 52 cpv.\n3 Lespr che, già stabilito periodicamente dal Tribunale federale, corrisponde\ncon effetto dal 1°.1.2010 al tasso ipotecario di riferimento nei contratti di\nlocazione.\nIn concreto gli interessi sono dunque da calcolare sulla base dei seguenti\ntassi annuali:\n- del 4% dal 5.6.2000 al 31.12.2000\n- del 4.5% dal 1°.1.2001 al 31.8.2002\n- del 4% dal 1°.9.2002 al 30.4.2003\n- del 3.5% dal 1°.5.2003 al 31.12.2009\n- del 3% dal 1°.1.2010 al 1°.12.2010\n- del 2.75% dal 2.12.2010 in poi\n6.Le procedure dipendenti da una violazione dei diritti\ndi vicinato soggiacciono all’istituto dell’espropriazione formale. In tale\nambito, conformemente alla regola generale prevista dall’art. 73 cpv. 1 Lespr, le\nspese di procedura sono interamente a carico dell’ente espropriante il quale è\ntenuto, inoltre, a versare all’espropriato un’equa indennità per ripetibili. In"}