{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-07-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-139_2011-07-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119878&nX40_KEY=4921725&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c853a7513ea8f7e72f59f8fb0d218fcb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 21.07.2011 10.2004.139"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 21.07.2011 10.2004.139"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 21.07.2011 10.2004.139"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione formale di diritti di vicinato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:23:24", "Checksum": "5b57962c9e2697f283fbde71489e1c35", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 21.07.2011 10.2004.139\nRegesto:\nEspropriazione formale di diritti di vicinato\n\n\npersistente, per assegnare al locatore un congruo termine per eliminare il\ndifetto ed attenderne la scadenza (logicamente) infruttuosa, ed infine per\ncercare una sistemazione logistica alternativa.\n3.3. Una limitazione dell’uso o del godimento del bene locato, sotto forma di\nimmissioni eccessive, equivale all’imposizione coatta di una servitù il cui\noggetto consiste nell’obbligo di tollerare le immissioni (Hess/Weibel, Das\nEnteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 19 no. 154; Bovey, L’expropriation\ndes droits de voisinage, 2000, p. 108-109; DTF 132 II 427 c. 3). Una\ntale servitù, giuridicamente equiparata ad un’espropriazione parziale, di regola\nè indennizzata in funzione del deprezzamento subito dalla particella gravata\n(art. 11 let. b Lespr; Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 155).\nNel caso particolare di un cantiere stradale le immissioni eccessive non hanno\ncarattere definitivo e pregiudicano solo provvisoriamente l’uso del fondo: la\nfacoltà di disporne liberamente sarà infatti completamente ripristinata con la\nfine dei lavori e la chiusura dell’impianto. Perciò, come in caso di\nespropriazione temporanea, l’indennizzo deve coprire solamente il danno che si\nè effettivamente prodotto e corrisponde in sostanza ad un’indennità per\ninconvenienze giusta l’art. 19 let. c lespr (Hess/Weibel, op. cit., ad\nart. 19 no. 158; Bovey, op. cit., p. 109; DTF 132 II 427 c. 6.2).\nConcretamente ciò significa che se ad essere colpiti sono stabili commerciali e\ndi reddito l’indennità compensa, di regola, la perdita d’esercizio subita nel\nperiodo di vigenza della turbativa nonché eventuali altri pregiudizi, come ad\nesempio oneri supplementari di manutenzione, che ne siano una conseguenza\ndiretta (DTF 132 II 427 c. 6.3-6.4; RDAT 1990 no. 56; Gianoni,\nLe immissioni eccessive e i pregiudizi provocati dai cantieri di costruzione di\nopere pubbliche nell’ottica del giudice espropriativo, in: Temi scelti di\ndiritto espropriativo, CFPG 2010, p. 56).\n3.4. Nella fattispecie in esame le immissioni eccessive generate dal cantiere\nstradale erano costituite, come già accertato, da ripetute vibrazioni ed\nostruzioni dell’accesso. Dagli atti di causa si evince che tali immissioni si\nsono manifestate in modo persistente, determinando l’inattività forzata\ndell’istante, per la durata di 1 anno tra i mesi di giugno del 2000 e del 2001.\nComprova ne sono tanto i rilevamenti delle vibrazioni provocate dai mezzi di\ncantiere eseguiti fino al mese di febbraio del 2001, quanto i rapporti\ngiornalieri e gli scatti fotografici (fascicoli doc. OO-QQ, TT p. 11) che\nattestano univocamente, anche nei quattro mesi successivi, la presenza e l’uso\ncontinui di macchinari pesanti all’altezza dell’officina analoghi a quelli già\nimpiegati durante la pregressa campagna di misurazione (rulli di varia\ngrandezza, piastra vibrante, dumper, demolitore, bagger). E’ quindi presumibile\nche abbiano provocato scosse tali da rendere inservibili in permanenza gli\nstrumenti dell’officina. La turbativa è cessata il 19.6.2001, data in cui i\nlavori sono stati interrotti (cfr. rapporti giornalieri). Perciò va ritenuto\nche a partire da questo momento l’istante fosse in grado di rimettere a punto i\npropri strumenti e di riprendere la sua attività. I pochi interventi ancora eseguiti\nsulla strada dopo la pausa estiva, tra il 3 ed il 20 settembre (giorno in cui\nil cantiere è stato definitivamente smantellato), non erano a connotazione\ninvasiva né atti a compromettere oltre il sopportabile l’attività che l’istante\ndoveva già aver ripreso nel mese di giugno.\nFerme restando le considerazioni di cui sopra, si peccherebbe d’ottimismo credendo\nche l’istante potesse immediatamente ritornare ai ritmi di lavoro ed ai\nrisultati d’esercizio passati, specie a fronte del contesto specifico nel quale\noperava. Per riacquisire la clientela era necessario un certo lasso di tempo\nche viene prudentemente valutato in 1 anno (cfr. perizia 24.2.2010 p. 13). Eventuali\ndifficoltà di recupero oltre questo periodo non sono ragionevolmente imputabili\nal cantiere stradale, e tanto meno può esserlo la chiusura definitiva\ndell’azienda: una volta cessata la turbativa e trascorso un accettabile\nintervallo di assestamento di 1 anno, la mancata riconquista del mercato è da\nricondurre a fattori indipendenti dall’evento espropriativo o alla situazione\neconomico-congiunturale. Si tenga presente che l’artigianato specializzato\nlocale non è particolarmente florido e che in un’epoca di rapida evoluzione\ntecnologica, nella meccanica di precisione (ma non solo in questo campo) le\nriparazioni e le rettifiche sono interventi sempre meno ricorrenti ai quali,\nanche per motivi di convenienza economica, si tende a preferire il ricambio del\npezzo difettoso o la sostituzione tout court dell’apparecchio ricorrendo alla\nconsulenza di aziende fuori cantone. Non è poi trascurabile che l’impossibilità\nlavorativa dell’istante è stata determinata anche da malattia per la quale egli\nha percepito un’indennità per perdita di guadagno negli anni 2001 e 2002.\nTutto ciò considerato la perdita del valore aziendale non è risarcibile. E’\ninvece indennizzabile la perdita di guadagno subita nel biennio successivo all’apertura\ndel cantiere.\n3.5. Gli spunti necessari per il calcolo dell’indennità sono offerti dalla perizia\ngiudiziaria del 24.2.2010. Per assolvere il suo mandato, l’esperto si è dichiaratamente\nfondato sui conti annuali, utilizzati anche a fini fiscali, ed ha considerato tanto\ngli ammortamenti quanto i costi fissi d’esercizio (salari e oneri sociali,\naffitto, manutenzioni e spese varie); egli ha spiegato nel dettaglio le\noperazioni svolte e motivato puntualmente le sue conclusioni, tanto da offrire\nun quadro economico obiettivo e convincente.\nSu tali basi è da ammettere una perdita di reddito netto presumibile di fr."}