{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-07-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-139_2011-07-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119878&nX40_KEY=4921725&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c853a7513ea8f7e72f59f8fb0d218fcb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 21.07.2011 10.2004.139"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 21.07.2011 10.2004.139"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 21.07.2011 10.2004.139"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione formale di diritti di vicinato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:23:24", "Checksum": "5b57962c9e2697f283fbde71489e1c35", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 21.07.2011 10.2004.139\nRegesto:\nEspropriazione formale di diritti di vicinato\n\n\n- perdita totale dell’inventario e dei macchinari fr. 100'000.-\n- spese varie fr. 20'000.-\n- spese di patrocinio fr. 90'000.-\nIl Cantone, con osservazioni del 20.10.2006, ha\nrilevato che il diritto del conduttore di ottenere il risarcimento del danno\ndipendente da immissioni che pregiudicassero l’uso contrattualmente conforme\ndell’oggetto locato, non può eccedere la durata del contratto di locazione; a\nsuo avviso un’indennità è quindi dovuta solo per il periodo intercorso tra\nl’inizio della turbativa, ossia il 5.6.2000 (data di apertura del cantiere), ed\nil primo termine di scadenza contrattuale, e cioè il 31.12.2000. Considerando,\nsulla base degli atti, che il reddito medio nei cinque anni precedenti la\nturbativa era di fr. 57/58'000.-, esso ne ha dedotto una perdita netta massima\ndi fr. 18'603.- che ha accettato di rimborsare. Per il resto ha integralmente\ncontestato la pretesa siccome priva di fondamento.\nDopo un ulteriore scambio di allegati le parti sono comparse all’udienza del\n24.1.2008: fallito il tentativo di conciliazione, esse hanno notificato i loro\nmezzi di prova che il Tribunale ha ammesso seduta stante fatta eccezione per\ntutta una serie di testimonianze indicate dall’istante nella sua memoria\nscritta, sulle quali si è riservato di decidere nel prosieguo della causa.\nL’istruttoria è poi continuata con l’audizione dei testi ammessi, il richiamo\ndi documenti vari e la nomina di una perito giudiziario incaricato della\nstesura di una perizia contabile. Il referto è stato consegnato il 24.2.2010 ed\nil relativo complemento il 26.11.2010.\nCon ordinanza del 19.1.2011 questo Tribunale, alla luce degli atti formanti\nl’incarto, ha respinto le prove testimoniali rimaste in sospeso ed ha citato le\nparti al dibattimento finale che si è svolto il successivo 3.5.2011. Nella sua\nmemoria conclusiva l’istante ha definitivamente aggiornato la sua pretesa a fr.\n710'137.53 costituiti da:\n- perdita\ndi guadagno\nperiodo di cantiere (5.6.2000 – 31.12.2001) fr. 95'536.20\nperiodo di riassetto (1.1.2002 – 31.12.2003) fr. 133'055.38\n- perdita valore aziendale fr. 234'252.75\n- perdita dell’inventario fr. 80'000.—\n- onere locativo fr. 100'800.—\n- spese diverse e di patrocinio fr. 66'493.20\nIl Cantone, da parte sua, ammette una perdita massima di fr. 25'000.-, importo dal quale dev’essere dedotto l’acconto di fr. 15'000.- già versato in data 20.12.2008.\n2.5. ISES 1 è stato posto al beneficio\ndell’assistenza giudiziaria a far tempo dal 7.9.2009 con ordinanza del\n18.11.2009.\n3.3.1. L’istante rivendica un’indennità per perdita di\nguadagno di fr. 228'591.58, danno ascritto al fermo lavorativo forzato protrattosi\nsia durante la fase di cantiere sia nei due anni seguenti normalmente necessari\nper recuperare l’esercizio aziendale (giugno 2000 – dicembre 2003). In aggiunta\negli pretende un’indennità per la perdita totale dell’azienda imputata\nall’impossibilità di ricostituire la clientela ed alla conseguente cessazione\ndefinitiva dell’attività alla fine del 2003; sulla scorta di una valutazione\ncontabile eseguita da un consulente di fiducia, egli quantifica tale pregiudizio\nin fr. 234'252.75, importo pari al valore capitalizzato in funzione dei redditi\nfuturi che avrebbe ancora potuto conseguire.\nIl Cantone obietta che l’istante, nella sua qualità di conduttore, ha diritto\nal risarcimento dell’utile che avrebbe potuto conseguire o del pregiudizio\ndeterminato dalla turbativa, ma soltanto fino alla scadenza del contratto o al\nprossimo termine utile di disdetta. Non è invece ammissibile che l’espropriante\nsia costretto a compensare perdite di fatto, e cioè guadagni fondati, ad\nesempio, sulla probabilità che il locatore rinnovi il contratto alla scadenza. Su\ntali basi il Cantone sostiene che in concreto il periodo da considerare ai fini\ndell’indennizzo sia quello intercorso tra l’inizio della turbativa, che\ncoincide con l’apertura del cantiere (5.6.2000), e la prima scadenza\ncontrattuale ossia il 31.12.2000 (cfr. doc. 1bis: contratto di locazione del\n20.1.1995).\n3.2. Anzitutto si impongono alcune osservazioni riguardo al ragionamento del\nCantone poiché questi parte dal presupposto che l’istante avrebbe dovuto\ndisdire il contratto di locazione entro il mese di giugno 2000 per la fine di\ndicembre, quando ciò non era ragionevolmente esigibile. In effetti, considerato\nche normalmente i cantieri rappresentano un fastidio temporaneo e che\nl’officina costituiva l’unica fonte di reddito per l’istante, quest’ultimo\npoteva ritenere, in buona fede, che la turbativa sarebbe cessata entro tempi\nragionevoli e senza che fosse necessario disdire il contratto di locazione: ciò\nche in effetti è avvenuto (cfr. teste __________). Oltre tutto non è detto che\na lavori appena iniziati la disdetta fosse la soluzione più saggia: sia perché\nla portata e gli effetti delle immissioni non erano ponderabili (o per lo meno\nnon lo erano ancora) con la dovuta cognizione; sia perché si trattava di\ndecisione importante, che non poteva essere presa in poco più di tre settimane\ndall’inizio delle immissioni; sia infine perché non necessariamente avrebbe\nridotto il danno. Di conseguenza, anche ammettendo – in via puramente ipotetica\n– che a fronte della turbativa l’istante dovesse recedere dal contratto in\nvirtù dell’obbligo che ogni espropriato ha di contenere il danno, un’eventuale\ndisdetta straordinaria (art. 266g CO) o per sopraggiunti difetti (art. 259b let.\na CO) avrebbe comunque potuto essere data al più presto nel dicembre del 2000\ncon conseguente scioglimento del contratto non prima del mese di giugno del\n2001, e ciò per due motivi: anzitutto perché il termine legale di preavviso per\nlocali commerciali è di sei mesi (art. 266d CO); ed in secondo luogo perché\nall’istante doveva essere riconosciuto il tempo necessario per comprendere\nappieno la rilevanza delle immissioni ed i rischi legati all’inattività"}