{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-07-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-139_2011-07-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119878&nX40_KEY=4921725&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c853a7513ea8f7e72f59f8fb0d218fcb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 21.07.2011 10.2004.139"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 21.07.2011 10.2004.139"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 21.07.2011 10.2004.139"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione formale di diritti di vicinato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:23:24", "Checksum": "5b57962c9e2697f283fbde71489e1c35", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 21.07.2011 10.2004.139\nRegesto:\nEspropriazione formale di diritti di vicinato\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. 586/00\n|\nLugano 21 luglio 2011 |\nSentenza In nome |\n||\n|\nIl Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dalla Presidente |\nMargherita De Morpurgo |\n|\ne dai membri |\ning. Gianfranco Sciarini ing. Argentino Jermini |\n|\nsegretaria giurista |\nAnnalisa Butti |\nstatuendo sull’istanza di indennizzo del 6 luglio 2000 presentata da\n|\n|\nISES 1 rappr. dall’ RA 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCOEP 1 rappr. dal Dipartimento del territorio, RA 2\n|\n|\n|\nrelativamente al mapp. no. __________ (già mapp. no. __________) RFD di________________,\n|\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato, in fatto ed in diritto\n1.Lo Stato del Cantone Ticino ha eseguito, a partire\ndalla primavera del 1999, una serie di opere stradali lungo la cantonale __________\ncomprendenti la ristrutturazione degli incroci E ed W in territorio di ____________,\nla sostituzione della pavimentazione, un intervento sul ponte verso la zona\nindustriale e l’edificazione di tre rotonde in territorio di ____________ (W) e\n_______ (E ed W).\nLa messa in atto delle opere è stata preceduta da una procedura di approvazione\ndei progetti definitivi e di espropriazione, che il Cantone ha avviato dinanzi\nal Tribunale di espropriazione mediante pubblicazione degli atti dal 16.2 al\n17.3.1999; essa si è conclusa con sentenza definitiva del 4.5.1999 di\napprovazione del progetto così come pubblicato, rispettivamente con decreti di\nstralcio del 2.9/25.10.1999 (inc. no. EF/AP 99.522).\n2.2.1. La part. no. __________ di _________, non\ncoinvolta direttamente nella suddetta procedura espropriativa, si trova posta a\nconfine con la strada cantonale lungo la corsia __________________ in\nprossimità dell’incrocio con Via delle ______. Su di essa, all’epoca dei\nlavori, ISES 1 conduceva in locazione un’officina specializzata nella revisione\ne nella rettifica di motori termici automobilistici e navali.\n2.2. In data 19.6.2000 ISES 1 ha presentato al Tribunale di espropriazione una\ndomanda volta ad ottenere, in via cautelare, la sospensione dei lavori stradali\nsostenendo che i macchinari pesanti utilizzati per la rimozione dell’asfalto generavano\nvibrazioni tali da rendere del tutto inservibili gli apparecchi di alta\nprecisione impiegati nella sua officina. La domanda è stata respinta con\ndecisione del 30.6.2000.\nQuindi, con istanza del 6.7.2000, ISES 1 ha convenuto in causa lo Stato del\nCantone Ticino chiedendone la condanna al pagamento di un risarcimento di fr.\n1'432'000.-, oltre interessi, a titolo di indennità per espropriazione dei\ndiritti di vicinato, quest’ultima ascritta alle vibrazioni prodotte dai mezzi\ndi cantiere, alla polvere ed all’inaccessibilità dell’officina che lo hanno\ncostretto ad interrompere l’attività a partire dal 5.6.2000 con conseguente\ndanno pecuniario perdurante dovuto al protrarsi dei lavori anche nell’anno e\nmezzo a venire.\nIl Cantone ha preso posizione sulla pretesa risarcitoria con memoria\ndell’11.9.2000 e ne ha chiesto la reiezione. Fondandosi sul rapporto reso da un\nconsulente di fiducia esso ha contestato che le vibrazioni, la polvere e le\ndifficoltà di accesso fossero superiori alla norma e potessero pregiudicare l’attività\ndell’istante.\nNel frattempo, su richiesta di quest’ultimo, il Tribunale aveva disposto,\nprevia nomina di un perito giudiziario, il rilevamento delle vibrazioni presso\nl’officina (perizia ing. __________). Le misurazioni, iniziate il 31.7.2000,\nsono state effettuate di comune accordo anche nei giorni 10-12 agosto all’interno\ndell’officina sigillata nonché, ininterrottamente e senza restrizioni di\naccesso, nei giorni 14-27 agosto. Il monitoraggio è poi proseguito anche in\nconcomitanza con la demolizione del muro d’argine del riale __________ come\npure nei mesi successivi fino all’udienza del 19.2.2001, giorno in cui ne è\nstata decisa l’interruzione.\nEsperita in seguito un’ulteriore perizia giudiziaria vertente sui limiti di\ntolleranza alle vibrazioni dei macchinari posti all’interno dell’officina\n(perizia ing. __________), all’udienza del 13.6.2002 le parti hanno stabilito\ndi comune accordo che il Tribunale avrebbe statuito in via pregiudiziale\nsull’esistenza dei presupposti dell’azione.\n2.3. Con sentenza del 9.9.2003 il Tribunale di espropriazione ha giudicato\ntempestiva e ricevibile la pretesa di ISES 1. Le motivazioni sono note. Qui\nbasti rammentare, in estrema sintesi, che, accogliendo la tesi dell’istante, il\nTribunale ha raggiunto il convincimento che le vibrazioni alle quali è stata\nesposta l’officina, frequentemente superiori alla soglia massima di tolleranza,\ne la reiterata ostruzione dell’accesso, abbiano gravemente compromesso\nl’attività aziendale configurandosi, perciò, complessivamente come eccessi\noggettivi contrari alle regole di vicinato.\nLo Stato del Cantone Ticino ha impugnato tale decisione mediante ricorso che il\nTribunale cantonale amministrativo ha respinto con sentenza del 25.7.2005 cresciuta\nincontestata in giudicato (parz. pubblicata in RtiD I-2006 no. 23).\n2.4. Ripresa l’istruttoria, questo Tribunale ha ordinato all’istante di\ncompletare e specificare la sua pretesa di indennizzo. Con memoria del\n15.9.2006 ISES 1 ha dunque spiegato che la prolungata inattività dovuta ai\nlavori stradali, iniziati nel giugno del 2000 e terminati solo verso la fine\ndel 2001, ha di fatto portato, nonostante gli sforzi compiuti, all’impossibilità\ndi rilanciare l’azienda. Pertanto egli ha chiesto il risarcimento di un importo\ntotale di fr. 1'599'366.- comprendete:\n- perdita\ndi guadagno\ndurante i lavori e nei 1-2 anni successivi\nnormalmente necessari per il recupero\nattività (giugno 2000 – dicembre 2003) fr. 450'000.-\n- perdita di guadagno futura\ncorrispondente al reddito dell’officina qualora\nl’attività fosse continuata normalmente fr. 838'566.-\n- onere locativo (giugno 2000- dicembre 2003) fr. 100'800.-"}