4.Il principio generale che implica l’addebito delle spese processuali all’ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr.) non si applica alle procedure promosse da un privato poiché, agendo spontaneamente, egli si assume tutti i rischi del contenzioso, anche quelli inerenti le spese di giudizio (RDAT I-1994 no. 48). Visto l’esito dell’istanza, le spese sono poste a carico degli istanti in solido in quanto soccombenti (art. 70 Lespr., 28 e 31 LPamm.). Non si assegnano ripetibili. Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia 1. L’istanza di retrocessione è irricevibile. 2. La tassa di giustizia e le spese in fr.