I diritti che sono oggetto di siffatte transazioni sfuggono, dunque, alla procedura di retrocessione giusta la Legge di espropriazione (RDAT II-2002 no. 51; TE 10.2005.12 del 29.11.2005 in re CE D. confermata da TRAM 50.2005.30 del 19.9.2006 e da TF 1P.723/2006 del 27.7.2007). Ne consegue che l’istanza di retrocessione è irricevibile. Non è quindi nemmeno il caso di accertare se sia tempestiva.