Häflin/Müller/Uhlmann, op. cit., no. 2140). Di contro le transazioni che, come il contratto in esame, sono state stipulate in via extragiudiziaria, non costituiscono contratti espropriativi, bensì contratti di diritto civile disciplinati dal diritto privato – e quindi soggetti, semmai, alla giudicatura civile – che non vincolano il giudice delle espropriazioni. I diritti che sono oggetto di siffatte transazioni sfuggono, dunque, alla procedura di retrocessione giusta la Legge di espropriazione (RDAT II-2002 no.