pianificatorio ed alla necessità per il Comune di disporre di determinate aree per l’esecuzione di opere pubbliche, è un fatto incontestabile. Ciò non basta, tuttavia, per conferirle valenza di contratto espropriativo. In virtù dell’art. 43 cpv. 1 Lespr. è infatti configurabile come contratto espropriativo di diritto amministrativo, retto dal diritto pubblico, solo l’accordo stipulato per iscritto dopo il deposito degli atti di espropriazione, ovvero dopo l’avvio di una procedura di espropriazione (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 54 no. 1, ad art. 53 no. 1 e 3; Grisel, op. cit., p. 763-764; Häflin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed. 2006, no. 2139;