Nel caso della let. c) essa si prescrive invece entro 1 anno dal momento in cui l’avente diritto ne ha avuto conoscenza, e in ogni caso in 5 anni dall’alienazione o dalla diversa destinazione (art. 66 Lespr.). La retrocessione del diritto espropriato può essere chiesta dall’espropriato o dai suoi eredi (art. 62 cpv. 1 Lespr.). 3.2. La retrocessione presuppone imperativamente una pregressa procedura di espropriazione formale; ciò si evince chiaramente dalle norme di legge applicabili che ripetutamente si riferiscono al “diritto espropriato”.