quando, decorso il termine di 5 anni dall’acquisto, il diritto in questione non sia stato utilizzato allo scopo previsto (let. a); quando il diritto espropriato in vista dell’ampliamento futuro di un’opera non sia stato utilizzato a tale scopo entro il termine di 10 anni dall’acquisto (let. b); quando il diritto espropriato venga alienato o adibito ad uno scopo diverso da quello per cui l’espropriazione è stata concessa (let. c). Nel caso delle let. a) e b) l’azione si prescrive entro 1 anno dal verificarsi del fatto che dà luogo a retrocessione. Nel caso della let.