domande di retrocessione sono decise dal Presidente del Tribunale di espropriazione al quale è però data facoltà di sostituire la propria competenza con quella del collegio giudicante ai sensi dell’art. 36 cpv. 2 Lespr. (art. 38 cpv. 1 let. c, cpv. 2 Lespr.). 3.3.1. A norma dell’art. 61 cpv. 1 Lespr., l’espropriato che non vi abbia rinunciato con dichiarazione scritta può pretendere la retrocessione di un diritto sottrattogli, previo rimborso dell’indennità ricevuta e di un’eventuale indennità di deprezzamento, nelle seguenti ipotesi: quando, decorso il termine di 5 anni dall’acquisto, il diritto in questione non sia stato utilizzato allo scopo previsto (let.