{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2009-06-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-137_2009-06-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107394&nX40_KEY=4921830&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "94b2cdbe7c547e1983e047bee1b77b70"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 30.06.2009 10.2004.137"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 30.06.2009 10.2004.137"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 30.06.2009 10.2004.137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrocessione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:46:18", "Checksum": "b6deb94f9f3f3742db3de69eb1848ff5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 30.06.2009 10.2004.137\nRegesto:\nRetrocessione\n\n2.Le\ndomande di retrocessione sono decise dal Presidente del Tribunale di\nespropriazione al quale è però data facoltà di sostituire la propria competenza\ncon quella del collegio giudicante ai sensi dell’art. 36 cpv. 2 Lespr. (art. 38\ncpv. 1 let. c, cpv. 2 Lespr.).\n3.3.1.\nA norma dell’art. 61 cpv. 1 Lespr., l’espropriato che non vi abbia rinunciato\ncon dichiarazione scritta può pretendere la retrocessione di un diritto\nsottrattogli, previo rimborso dell’indennità ricevuta e di un’eventuale indennità\ndi deprezzamento, nelle seguenti ipotesi: quando, decorso il termine di 5 anni\ndall’acquisto, il diritto in questione non sia stato utilizzato allo scopo\nprevisto (let. a); quando il diritto espropriato in vista dell’ampliamento\nfuturo di un’opera non sia stato utilizzato a tale scopo entro il termine di 10\nanni dall’acquisto (let. b); quando il diritto espropriato venga alienato o\nadibito ad uno scopo diverso da quello per cui l’espropriazione è stata\nconcessa (let. c).\nNel caso delle let. a) e b) l’azione si prescrive entro 1 anno dal verificarsi\ndel fatto che dà luogo a retrocessione. Nel caso della let. c) essa si\nprescrive invece entro 1 anno dal momento in cui l’avente diritto ne ha avuto\nconoscenza, e in ogni caso in 5 anni dall’alienazione o dalla diversa\ndestinazione (art. 66 Lespr.).\nLa retrocessione del diritto espropriato può essere chiesta dall’espropriato o\ndai suoi eredi (art. 62 cpv. 1 Lespr.).\n3.2. La retrocessione presuppone imperativamente una pregressa procedura di\nespropriazione formale; ciò si evince chiaramente dalle norme di legge applicabili\nche ripetutamente si riferiscono al “diritto espropriato”. Occorre, cioè, che\nil diritto di cui è chiesta la retrocessione sia stato sottratto nell’ambito di\nun procedimento di espropriazione formale conformemente alla Legge di\nespropriazione, poco importa che la procedura si sia conclusa mediante sentenza\no transazione (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad\nart. 102, no. 4; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II,\np. 762-763; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,\nconstruction, expropriation, 2001, no. 1368; Catenazzi, Rinuncia a un\nvincolo pianificatorio e retrocessione del bene espropriato, in Il Ticino e il\ndiritto, CFPG, p. 223; TE 10.2005.12 del 29.11.2005 in re CE D. confermata\nda TRAM 50.2005.30 del 19.9.2006 e da TF 1P.723/2006 del\n27.7.2007).\n3.3. La superficie che forma l’odierno mapp. no. 4955 non è stata ceduta nell’ambito\ndi una procedura di espropriazione formale.\nCome già indicato, e come emerge inequivocabilmente dai documenti di causa, essa\nfu oggetto di un diritto di compera costituito mediante rogito no. 1033 del\n13.10.1976 del notaio avv. __________ (doc. A) annotato a registro fondiario il\n15.10.1976 (doc. B).\nIl Consiglio Comunale ha approvato il messaggio municipale no. 981 del\n18.10.1976, chiedente l’autorizzazione all’acquisto e lo stanziamento del relativo\ncredito, con risoluzione del 22.11.1976 (doc. C; doc. 2).\nIl 27.12.1976 il Municipio ha risolto di esercitare il diritto di compera; su\nsua istanza, il trapasso di proprietà è stato iscritto a registro fondiario il\n30.12.1976 (doc. D).\n3.4. Gli istanti ammettono, invero, che l’acquisto sia avvenuto “a trattative\nprivate”, ma evidenziano che fu dettato da motivi prettamente pubblici e dalla\nvolontà del Comune di evitare una procedura contenziosa. Questi doveva infatti,\ndichiaratamente, assicurarsi quella ed altre superfici già riservate a scopi\npubblici nel piano regolatore che il Consiglio Comunale aveva da poco adottato.\nSicché, in mancanza di un accordo con i privati, l’espropriazione, materiale e\nformale, sarebbe stata inevitabile. Quindi, poiché il contratto sostituì la\nprocedura di espropriazione, esso ha necessariamente carattere espropriativo.\nChe la transazione stipulata nel 1976 si riconduca ad uno specifico contesto\npianificatorio ed alla necessità per il Comune di disporre di determinate aree\nper l’esecuzione di opere pubbliche, è un fatto incontestabile. Ciò non basta,\ntuttavia, per conferirle valenza di contratto espropriativo.\nIn virtù dell’art. 43 cpv. 1 Lespr. è infatti configurabile come contratto\nespropriativo di diritto amministrativo, retto dal diritto pubblico, solo\nl’accordo stipulato per iscritto dopo il deposito degli atti di espropriazione,\novvero dopo l’avvio di una procedura di espropriazione (Hess/Weibel, op.\ncit., ad art. 54 no. 1, ad art. 53 no. 1 e 3; Grisel, op. cit., p.\n763-764; Häflin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed.\n2006, no. 2139; DTF 101 Ib 286 c. 6a, 102 Ia 559 c. 4a, 114 Ib 142 c.\n3b).\nAd un tale accordo è riconosciuta forza di decisione; esso rimane soggetto alla\ndisciplina della legge di espropriazione, segnatamente per quanto attiene\nall’esecuzione (art. 44 cpv. 2 Lespr.; Hess/Weibel, op. cit., ad art. 53\nno. 10; Häflin/Müller/Uhlmann, op. cit., no. 2140).\nDi contro le transazioni che, come il contratto in esame, sono state stipulate\nin via extragiudiziaria, non costituiscono contratti espropriativi, bensì\ncontratti di diritto civile disciplinati dal diritto privato – e quindi\nsoggetti, semmai, alla giudicatura civile – che non vincolano il giudice delle\nespropriazioni. I diritti che sono oggetto di siffatte transazioni sfuggono,\ndunque, alla procedura di retrocessione giusta la Legge di espropriazione (RDAT\nII-2002 no. 51; TE 10.2005.12 del 29.11.2005 in re CE D. confermata da TRAM\n50.2005.30 del 19.9.2006 e da TF 1P.723/2006 del 27.7.2007).\nNe consegue che l’istanza di retrocessione è irricevibile. Non è quindi nemmeno\nil caso di accertare se sia tempestiva.\n"}