{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2009-06-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-137_2009-06-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107394&nX40_KEY=4921830&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "94b2cdbe7c547e1983e047bee1b77b70"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 30.06.2009 10.2004.137"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 30.06.2009 10.2004.137"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 30.06.2009 10.2004.137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrocessione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:46:18", "Checksum": "b6deb94f9f3f3742db3de69eb1848ff5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 30.06.2009 10.2004.137\nRegesto:\nRetrocessione\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. 553/99\n|\nLugano 30 giugno 2009 |\nSentenza In nome |\n||\n|\nIl Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dalla Presidente |\nMargherita De Morpurgo |\n|\ne dai membri |\ning. Eraldo Pianetti arch. Bruno Buzzini |\n|\nsegretario giudiziario |\nEnzo Barenco |\nstatuendo sull’istanza di retrocessione presentata in data 21 ottobre 1999 da\n|\n|\nISCE 1, composta da: 1. MIST 1 2. MIST 2 3. MIST 3 4. MIST 4 5. MIST 5 6. MIST 6 tutti rappr. dall’ RA 2\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCOEP 1 rappr. dal RA 1\n|\n|\n|\nrelativamente al mapp. no. 4955 RFD __________,\n|\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato, in fatto ed in diritto\n1.1.1.\nNel dicembre del 1976 il __________ insieme con la sorella __________,\ncomproprietari del mapp. no. 348 di __________, da una parte, ed il Comune di __________\ndall’altra, costituirono un diritto di compera mediante il quale i\ncomproprietari si impegnarono a vendere al Comune una superficie di mq 13’188\ndel mapp. no. 348 che sarebbe andata a formare il nuovo mapp. no. 4955\ndestinato, secondo il progetto di piano regolare, a scopi pubblici. Il prezzo\nfu fissato in fr. 160.- il mq, esclusa però una porzione di mq 316 la cui\ncessione era stata precedentemente promessa a titolo gratuito.\nOttenuti, poco dopo, l’autorizzazione a procedere all’acquisto ed il relativo\ncredito dal Consiglio Comunale, il Municipio risolse di esercitare il diritto\ndi compera. Il trapasso fu iscritto a registro fondiario il 30.12.1976 ed il\nprezzo corrisposto mediante bonifico bancario il 31.12.1976.\n1.2. Nel novembre del 1994, informato della rinuncia all’attuazione delle opere\npubbliche originariamente previste sul mapp. no. 4955 e delle scelte pianificatorie\ninnovative del Comune per quel comprensorio, il __________, nel frattempo\ndivenuto proprietario unico del mapp. no. 348, si rivolse al Comune di __________\nonde ottenere la retrocessione della part. 4955 contro restituzione\ndell’indennità a suo tempo percepita.\nI colloqui che seguirono con l’ente pubblico ebbero esito infruttuoso,\nsostanzialmente perché le parti non riuscirono ad intendersi riguardo all’importo\nda restituire.\n1.3. Con istanza del 21.10.1999 il __________ ha così adito il Tribunale di\nespropriazione rivendicando la retrocessione di mq 12’872 della part. no. 4955\n(esclusa, cioè, la porzione ceduta gratuitamente), già oggetto di contratto\nespropriativo, contro pagamento della somma di fr. 2'025'542.-.\nIl Comune di __________, con osservazioni del 6.12.1999, ha chiesto la\nreiezione dell’istanza in quanto irricevibile, argomentando che la superficie\nin questione non è mai stata oggetto di una procedura espropriativa e che,\ncomunque, l’azione è ampiamente prescritta.\nIn sede di replica gli eredi subentrati al __________, scomparso il 20.8.2001,\nhanno mantenuto l’istanza. Riassunta la vicenda e le modifiche intervenute\nnella pianificazione locale, essi hanno sottolineato, in particolare, che il\ncontratto stipulato nel 1976 avvenne quale anticipazione degli acquisti\nnecessari per l’attuazione del piano regolatore, che peraltro coinvolsero anche\naltre proprietà del comprensorio. Avendo sostituito la procedura di espropriazione,\nevidentemente inevitabile qualora le parti non avessero raggiunto un accordo, il\ncontratto ha necessariamente natura espropriativa ed implica il diritto di\nesigere la retrocessione.\nNella duplica il Comune ha ribadito l’irricevibilità dell’istanza.\nTerminato lo scambio di allegati, il 2.12.2003 ha avuto luogo l’udienza di\nconciliazione, dopo di che la procedura è rimasta sospesa, per consentire una\ntrattativa amichevole, fino all’aprile del 2009, quando, in mancanza di\naccordo, il Comune ne ha chiesto la riattivazione.\nLe parti sono quindi comparse al dibattimento del 10.6.2009 ed hanno rinnovato\nin toto le rispettive tesi e domande.\n"}