L'ente espropriante è, inoltre, tenuto a rifondere ai proprietari un'indennità di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili, calcolate conformemente agli ormai noti canoni giurisprudenziali che prescindono dal valore litigioso e tengono conto della tariffa dell’ordine degli avvocati (TOA) soltanto a titolo indicativo (RDAT I-1992 no. 62 c. 3b, II-1992 no. 44 c. 10 e no. 46 c. 3; TRAM 18.8.1999 in re S./Comune di P c. 3.1., 2.2.2000 in re D./P. c. 10 ).