L’attività esercitata dal privato, di regola, è ininfluente in proposito (salvo eccezioni, così ad esempio attività particolarmente sensibili alle immissioni moleste, come esercizi alberghieri, attività commerciali particolari, ecc.) (RDAT N. 44/I-1996). È evidente che dev’essere in ogni caso garantito l’accesso all’edificio durante tutta la fase del lavori. Nel caso concreto non risulta dagli atti – e d’altra parte neppure gli insorgenti lo contestano - che le immissioni abbiano ecceduto l’usuale ed il tollerabile nell’ambito di una normale situazione di cantiere. Parimenti incontestato che ISEP 1 si sia premurato di garantire durante i lavori un accesso alla proprietà degli insorgenti e,