Per principio giurisprudenziale consolidato l'indennizzo copre soltanto i diritti che spetterebbero al conduttore fino alla scadenza contrattuale (DTF 106 Ib 241 c. 4a-b; 109 Ib 27 c. 6b 41; 119 Ib 148), che nel caso concreto coincide con il 31.12.1999 (doc.1). In quest’ottica poco importa, infatti, che il contratto sia stato rinnovato alla sua scadenza, rispettivamente che a partire dal 1.1.2000 siano stati messi a disposizione della conduttrice no. 8 posteggi sostitutivi siti nelle immediate vicinanze dell’esercizio commerciale.