Il 1.9.1998 le parti hanno convenuto di ridurre mensilmente la pigione di fr. 1'000.--, fissandola a partire dal 1.1.1998 in fr. 7'500.-- mensili, per un verso, per ovviare al pregiudizio derivante alla conduttrice dalla soppressione dei posteggi e dell'accesso diretto alla cantonale dovuta alla sistemazione di via O__________i e, per altro verso, per compensare la notevole riduzione della cifra d'affari dovuta agli "inconvenienti causati dai lavori di realizzazione della rotonda di piazza castello" (doc. 4, 5, 6, 7 e 8). 9.3. Per principio giurisprudenziale consolidato l'indennizzo copre soltanto i diritti che spetterebbero al conduttore fino alla scadenza contrattuale (DTF 106