RDAT II-1991 no. 53 c. 2). È, pertanto, facoltà del conduttore scegliere se far valere le proprie pretese in ambito civile nei confronti del locatore, rispettivamente in ambito espropriativo nei confronti dell'ente espropriante. Allorquando, peró, la richiesta di indennizzo è fatta valere in ambito civile, il danno patito dal locatore - conseguente alla riduzione del canone che è stato tenuto ad accordare in seguito ad una restrizione dei diritti contrattuali - dev'essergli integralmente risarcito dall'ente espropriante, il quale è tenuto a porlo finanziariamente nella stessa situazione che precedeva l'esproprio (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 16 no. 4; Scolari, op.