Posto come non sia in concreto data la possibilità di un ripristino in natura, occorre valutare in questa sede un'indennità atta a compensare in denaro il mancato uso dello stesso. È principio espropriativo acquisito che, qualora l'esproprio implichi la cessione di un'area da sempre utilizzata quale posteggio, l'ente pubblico è tenuto al risarcimento del danno subito dall'espropriato che corrisponde alla perdita del valore a reddito del posteggio stesso se non è già coperto dall'indennizzo del valore pieno della superficie espropriata (Wiederkehr, op. cit., 1966, p. 29, 39 41; Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 192; Zbl 1972 368 ss).